Sentenza n. 9985/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: segnalazione della risoluzione di un contratto pubblico all'ANAC, atti di acquisizione della segnalazione e prospettata annotazione nel Casellario informatico delle imprese
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la segnalazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023, nonché gli atti di acquisizione e annotazione della segnalazione relativi alla risoluzione di un contratto sottoscritto il 29 maggio 2023. Con il primo motivo ha dedotto l'assenza dei presupposti legali e contrattuali della segnalazione e dell'annotazione, nonché errore, travisamento dei fatti, illogicità e sviamento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e sviamento. La ricorrente ha prospettato il pregiudizio derivante dalla possibile annotazione, idonea a incidere sulla partecipazione a future procedure di affidamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'inammissibilità dell'impugnazione della segnalazione, ritenuta atto privo di autonoma lesività, rilevando che al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta l'annotazione conclusiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Al momento della proposizione del ricorso non risultava ancora inserita alcuna annotazione nel Casellario informatico. Successivamente, l'ANAC ha adottato il provvedimento conclusivo di annotazione, prot. n. 88692 del 16 giugno 2025, comunicato il 18 giugno 2025. Tale provvedimento, concretamente lesivo e conclusivo della sequenza procedimentale originata dalla segnalazione, non è stato impugnato né nel presente giudizio né con ricorso autonomo. La ricorrente, dopo essere stata invitata a interloquire sulla possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non ha svolto deduzioni. Il Collegio ha quindi ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione sul ricorso originario. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la segnalazione all'ANAC è atto prodromico ed endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile; gli eventuali vizi possono essere fatti valere impugnando il provvedimento finale dell'Autorità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
segnalazione all'ANAC relativa a vicende rilevanti ai fini del Casellario informatico delle imprese
La norma costituisce la base della segnalazione trasmessa dalla stazione appaltante all'ANAC; la sentenza non decide nel merito la correttezza della segnalazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
invito alle parti a prendere posizione sulla possibile improcedibilità
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per consentire alla ricorrente di interloquire sulla sopravvenuta carenza di interesse, senza che questa formulasse osservazioni.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici
È richiamato in relazione alla disciplina applicata dall'ANAC al procedimento conclusosi con l'annotazione.
Massime di principio
- La segnalazione della stazione appaltante all'ANAC costituisce, di regola, un atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile; gli eventuali vizi della segnalazione devono essere fatti valere mediante impugnazione del provvedimento finale dell'ANAC.
- Quando, nelle more del giudizio, l'ANAC adotta il provvedimento conclusivo di annotazione nel Casellario informatico e tale provvedimento non viene impugnato, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente proposto contro la segnalazione e gli atti endoprocedimentali.
- Il provvedimento di annotazione nel Casellario informatico, in quanto conclusivo della sequenza procedimentale e concretamente lesivo, non è meramente confermativo della segnalazione e deve essere autonomamente impugnato per contestare la legittimità dell'annotazione.
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