Sentenza n. 278/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del PEI 2025/2026 protocollo n. -OMISSIS- -OMISSIS- nella parte in cui dispone che sono assegnate 18 ore di sostegno, nonostante la necessità di 30 ore settimanali della classe di appartenenza; dell’atto, protocollo n. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui il dirigente scolastico ha comunicato l'attribuzione per l'anno scolastico 2025/2026 all'alunno (…) di 18 ore di sostegno a fronte delle 30 del monte ore scolastico completo; - ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali il Ministero dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti, e pertanto hanno attribuito, all'alunno, solo 18 ore di sostegno settimanali; e per l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap; nel merito, perché sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all’Istituto comprensivo -OMISSIS-, di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l'intero monte orario scolastico di lezioni frontali, previsto di 30 ore settimanali, per la classe di appartenenza, relativamente all'a.s. 2025/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI 2025/2026 e atto dirigenziale di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché 30, nonché gli eventuali atti presupposti di assegnazione del personale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico con grave compromissione comunicativa e socio-relazionale e riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, frequenta la scuola secondaria di primo grado. Il PEI 2025/2026 e il verbale del GLO avevano accertato la gravità della diagnosi, la necessità di un affiancamento continuo e il fabbisogno di copertura dell’intero orario scolastico, pari a 30 ore settimanali. Nonostante tali valutazioni, l’amministrazione ha assegnato soltanto 18 ore di sostegno, sicché il minore, secondo quanto non contestato, non frequentava la scuola nelle restanti 12 ore. Il ricorso deduceva la contraddittorietà degli atti, il difetto di motivazione e la violazione della disciplina sul diritto allo studio e all’inclusione scolastica, contestando altresì l’illegittima prassi di demandare alla sede giudiziale l’ottenimento della copertura integrale già ritenuta necessaria dagli organi scolastici. L’amministrazione si è costituita senza depositare memoria difensiva, relazione illustrativa o gli atti sui quali si fondavano i provvedimenti, in violazione dell’obbligo di collaborazione processuale e di deposito previsto dal codice del processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto dirigenziale di assegnazione delle ore e il PEI 2025/2026 nei sensi e nei limiti della motivazione. Il giudice ha rilevato una contraddittorietà intrinseca: il GLO e lo stesso PEI attestavano la necessità di un affiancamento continuo e della copertura integrale delle 30 ore, mentre il provvedimento finale ne assegnava soltanto 18, senza una motivazione idonea a spiegare la discrasia. Il richiamo al Decreto interministeriale n. 153/2023 non costituiva adeguata base normativa per comprimere il diritto all’inclusione scolastica, alla luce del quadro normativo complessivo e degli orientamenti costituzionali e amministrativi richiamati. Il TAR ha inoltre stigmatizzato la verbalizzazione, da parte del GLO, della necessità di proporre ricorso al TAR per ottenere la copertura totale: tale prassi determina una deviazione della funzione amministrativa, trasferendo al giudice una scelta che deve essere assunta dall’amministrazione e producendo effetti discriminatori a danno degli alunni le cui famiglie non dispongano dei mezzi per agire in giudizio. L’amministrazione è stata tenuta a riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo accertato dal GLO e riformulando entro dieci giorni la determinazione sulle ore di sostegno. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il minore era stato riconosciuto in situazione di disabilità grave dalla commissione medica competente.
art. 2 c.p.a.
principio di collaborazione processuale
Il giudice lo richiama per censurare la mancata collaborazione dell’amministrazione, che non ha fornito gli atti e gli elementi necessari alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Impone il deposito degli atti e dei documenti sui quali il provvedimento impugnato si fonda; la sua violazione è stata ravvisata nella mancata produzione degli atti amministrativi rilevanti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
art. 134 c.p.a.
giurisdizione estesa al merito
Il giudice precisa che, al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito, non può sostituirsi all’amministrazione né supplire alla mancata assunzione della responsabilità decisionale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando il PEI e il verbale del GLO accertano in modo univoco la necessità di un affiancamento continuo e della copertura dell’intero orario scolastico, l’assegnazione di un numero significativamente inferiore di ore di sostegno è illegittima se l’amministrazione non espone una motivazione specifica, coerente e fondata sul quadro normativo applicabile.
- È viziato per contraddittorietà e difetto di motivazione il provvedimento che assegna un numero di ore di sostegno incompatibile con il fabbisogno assistenziale ed educativo accertato dagli stessi organi dell’amministrazione scolastica, senza spiegare le ragioni della riduzione.
- L’amministrazione scolastica deve assumere direttamente, nell’ambito del procedimento, le determinazioni necessarie a garantire il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione dell’alunno con disabilità; non può trasformare il ricorso giurisdizionale in un passaggio necessario per ottenere una prestazione già riconosciuta come necessaria nel PEI o dal GLO.
- La mancata produzione in giudizio degli atti e dei documenti sui quali si fonda il provvedimento impugnato integra violazione degli obblighi di collaborazione processuale e di deposito previsti dal codice del processo amministrativo e può assumere rilievo nella valutazione della fondatezza delle censure.
- L’annullamento degli atti di assegnazione delle ore di sostegno impone all’amministrazione di riesercitare il potere entro il termine stabilito dal giudice, conformandosi al fabbisogno effettivo dell’alunno accertato nel procedimento.
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