Sentenza n. 14466/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della nota prot. ADMUC_37359_2025_841 e il relativo allegato ADMUC_37359_2025_841_All1 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Gioco a Distanza e Scommesse (sezione verifica adempimenti convenzionali e garanzie) ha disposto la decadenza del diritto n. 5965 relativo al punto vendita sito in Caselle Torinese (TO) – Strada Torino n. 23 a far data dal 9 gennaio 2025 di titolarità della Snaitech S.p.A. (rif. ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0037359.09-01-2025-U); - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali, fra i quali: i) la nota la nota del 6 novembre 2024, prot. n. 674300, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Gioco a Distanza e Scommesse (sezione verifica adempimenti convenzionali e garanzie), ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, ha dato avvio al procedimento di decadenza del diritto n. 5965; ii) la nota del 18 ottobre 2024, prot. n. 645036, con la quale, nel ribadire alla società Snaitech S.p.a. che le vicende intercorrenti tra concessionari e gestori dei negozi sono irrilevanti per l’Agenzia, quest’ultima invitava la Snaitech S.p.a. alla ripresa della raccolta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal diritto di gioco n. 5965 relativo a un punto vendita di gioco sportivo, con gli atti presupposti di avvio del procedimento e di intimazione alla ripresa della raccolta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dichiarato la decadenza dal diritto di gioco, deducendo un unico motivo articolato in violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, dello schema di convenzione di concessione, degli artt. 1256 e 1176 c.c. e della circolare ADM del 13 giugno 2017, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità. La ricorrente sosteneva che l’interruzione della raccolta fosse dipesa dalle vicende privatistiche tra il concessionario e l’esercente, culminate nella cessione dell’azienda a un diverso soggetto, e che ADM avrebbe dovuto considerare tali circostanze quale forza maggiore o giustificato motivo, ovvero adottare la disabilitazione del diritto anziché la decadenza, consentendone la successiva riallocazione. Deduceva inoltre l’asserita contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla disciplina applicata a fattispecie analoghe e l’indebita interferenza con il giudizio civile pendente tra concessionario ed esercente. Nel corso del giudizio è emerso che ADM aveva autorizzato un altro concessionario a raccogliere giochi pubblici sportivi presso il medesimo locale e che tale concessionario aveva conferito al nuovo esercente l’incarico di commercializzazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria di replica del controinteressato depositata tardivamente, ritenendo perentorio il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha inoltre accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché gli atti impugnati erano stati adottati esclusivamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito della sua competenza funzionale. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse azionato dalla ricorrente consisteva nella ricollocazione del diritto di gioco presso un altro esercizio commerciale. Tuttavia, durante il giudizio, ADM aveva rilasciato a un diverso concessionario un titolo autorizzatorio per l’attivazione e l’esercizio della raccolta di giochi pubblici sportivi presso lo stesso locale, affidato al nuovo esercente. La ricorrente non aveva impugnato né tale autorizzazione né il successivo conferimento dell’incarico di commercializzazione. Pertanto, anche un eventuale annullamento della decadenza non avrebbe consentito di conseguire il bene della vita perseguito, poiché il diritto risultava ormai trasferito e definitivamente riallocato. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente, nonostante il termine assegnato da ADM, non aveva adottato iniziative per ricollocare il diritto presso altri esercenti o gestori, determinando una prolungata interruzione della raccolta lesiva dell’interesse erariale, ritenuto prevalente nell’ambito del rapporto concessorio. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, schema di convenzione di concessione
La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che la decadenza non potesse essere disposta in presenza di forza maggiore o giustificato motivo; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
È la base normativa del titolo concessorio e dell’autorizzazione alla raccolta dei giochi pubblici sportivi.
artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati in relazione all’avvio del procedimento di decadenza.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie di replica ha carattere perentorio; la memoria tardiva è stata stralciata.
art. 1256 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’impossibilità della prestazione e alla rilevanza delle vicende che avevano impedito la raccolta; questione non esaminata nel merito.
art. 1176 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla diligenza nell’adempimento degli obblighi concessori; questione non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Sussiste sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un provvedimento successivo non impugnato che rende definitivamente irrealizzabile il bene della vita perseguito dal ricorrente, sicché l’eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato non produrrebbe alcuna utilità concreta e attuale.
- Quando l’interesse del concessionario consiste nella riallocazione di un diritto di gioco presso un esercizio commerciale, il rilascio, durante il giudizio, di un’autorizzazione a un diverso concessionario per la raccolta presso il medesimo esercizio, non impugnata dall’interessato, può rendere improcedibile il ricorso contro la precedente decadenza, se il diritto risulta ormai definitivamente trasferito e riallocato.
- Nel rapporto concessorio relativo alla raccolta di scommesse, l’interesse erariale alla continuità della raccolta può prevalere sulle vicende privatistiche intercorrenti tra concessionario ed esercente; il concessionario è tenuto ad adottare tempestivamente iniziative idonee a evitare l’interruzione del servizio, anche mediante la ricollocazione del diritto presso altri esercenti o gestori.
- La legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha adottato gli atti impugnati e nella cui competenza funzionale rientra il relativo potere; l’amministrazione priva di potere decisionale sugli atti contestati deve essere estromessa dal giudizio.
- Il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito delle memorie di replica è perentorio; la memoria depositata oltre tale termine deve essere espunta dal fascicolo processuale.
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