Sentenza n. 836/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e legali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti prot. n. -OMISSIS-, notificato il 29 gennaio 2026, di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, presso il Commissariato della Polizia di Stato di Bagheria (PA), ovvero presso gli uffici della Questura di Palermo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; e per l’accertamento del diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso il Commissariato di Polizia di Bagheria o gli uffici della Questura di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea, adottato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo il preavviso di rigetto e l’esame delle osservazioni procedimentali. Ha dedotto la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, come modificato dalla l. 124/2015, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 29, 30 e 31 Cost.; ha inoltre denunciato l’omessa ponderazione delle osservazioni, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. L’amministrazione aveva motivato il diniego richiamando una scopertura dell’organico del 15% presso l’ufficio di appartenenza, il parere contrario del Questore di Palermo e una scopertura del 14% presso la Questura di Palermo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento e respinto la domanda di accertamento del diritto all’assegnazione. Ha ritenuto che, anche per il personale delle Forze di polizia soggetto alla disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richieda una motivazione particolarmente stringente, in ragione dei valori costituzionali di protezione della famiglia e dell’infanzia. La mera indicazione di scoperture organiche del 15% e del 14%, non accompagnata dall’individuazione di esigenze urgenti, complesse e non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione del servizio, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la prevalenza delle esigenze amministrative sugli interessi tutelati dall’art. 42-bis. Il generico richiamo alla situazione dell’organico e alle funzioni dell’ufficio non integra una motivazione adeguata. L’annullamento è stato disposto facendo salve le nuove determinazioni dell’amministrazione, sicché non è stato riconosciuto un diritto direttamente all’assegnazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche ... può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ... L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione tutela la genitorialità e impone una motivazione particolarmente stringente del diniego, con adeguata comparazione tra le esigenze di servizio e gli interessi familiari; l’annullamento del diniego non determina però automaticamente il diritto all’assegnazione, rendendo necessario il riesercizio del potere.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
La disciplina speciale applicabile alle Forze di polizia consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, senza il riferimento testuale all’eccezionalità previsto dall’art. 42-bis; tuttavia non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione concreta, specifica e particolarmente stringente.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2024
la sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha esteso l’ambito dell’assegnazione temporanea alla sede ubicata nella provincia o regione di residenza della famiglia, in coerenza con la protezione della famiglia e dell’infanzia.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve esplicitare le ragioni concrete per cui le esigenze organizzative prevalgono sugli interessi familiari tutelati dalla disciplina dell’assegnazione temporanea.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente considerate nel provvedimento conclusivo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego deve contenere una motivazione concreta, specifica e particolarmente stringente, poiché l’amministrazione è tenuta a ponderare le esigenze organizzative con i valori costituzionali di protezione della famiglia e dell’infanzia.
- Per il personale delle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 introduce una disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non legittima motivazioni generiche o meramente assertive.
- La sola indicazione di una percentuale di scopertura dell’organico, priva dell’individuazione di esigenze urgenti, complesse e non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione del servizio, non è sufficiente a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea quando ricorrano gli altri presupposti di legge.
- L’annullamento del diniego di assegnazione temporanea non comporta l’accertamento del diritto del dipendente al trasferimento, quando residui in capo all’amministrazione un potere discrezionale da esercitare nuovamente nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.
- L’ambito dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 comprende, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, anche una sede ubicata nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia.
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