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Sentenza

Sentenza n. 13285/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202606608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha chiesto l'ammissione al circuito nazionale dell'accoglienza al momento della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Le amministrazioni intimate non hanno adottato alcun provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge. È stata quindi proposta azione avverso il silenzio, deducendo l'illegittimità dell'inerzia per violazione degli obblighi di accoglienza posti dal d.lgs. n. 142/2015, del dovere generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, del principio di legalità e del buon andamento amministrativo di cui all'art. 97 Cost. L'Amministrazione ha prospettato difese non condivise dal Collegio, riconducibili alla temporanea indisponibilità di posti, all'inserimento in lista d'attesa e all'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato sull'istanza di accoglienza. Ha affermato che l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti nelle strutture ordinarie. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015; la lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo di provvedere e le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. Il requisito della vulnerabilità previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015 riguarda le particolari misure destinate alle persone vulnerabili e non costituisce requisito generale per l'accesso all'accoglienza. L'Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, da attivare mediante istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina gli obblighi dell'Amministrazione in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 9 d.lgs. n. 142/2015

    Individua una delle tipologie di strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza, una volta verificati i requisiti di legge.

  • art. 11 d.lgs. n. 142/2015

    Individua ulteriori strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 17 d.lgs. n. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    La verifica della vulnerabilità è necessaria per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone vulnerabili, ma non costituisce presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    Impone all'Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio ingiustificato dell'Amministrazione è stato ritenuto contrario anche al principio di buon andamento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere escluso o sospeso per la temporanea indisponibilità di posti o per altre ragioni meramente organizzative.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa costituisce un atto meramente interlocutorio e non soddisfa il dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non preclude l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, poiché il requisito della vulnerabilità rileva per le particolari misure previste per le persone portatrici di esigenze specifiche.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adottare un provvedimento espresso e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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