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Sentenza

Sentenza n. 1378/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato esecutivo e definitivo ex lege della sentenza del 5 novembre 2025 n. 3130 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, resa nel ricorso iscritto al n. 2108/2025 r.g., avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del Comune di Biancavilla e di ogni correlato atto nonché delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali inerenti al caso concreto, con cui è stato illegittimamente negato al ricorrente il permesso di costruire in deroga ex art. 14 del Testo Unico Edilizia.

Giustizia amministrativa202600456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego del permesso di costruire in deroga e imposto il riesercizio del potere

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area classificata urbanisticamente come zona D2 per insediamenti commerciali e distributivi, aveva chiesto il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, per la realizzazione di un supermercato. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo l’intervento privatistico, non conforme alle N.T.A. del PRG e non meritevole di deroga. Con la sentenza n. 3130 del 5 novembre 2025 il TAR aveva annullato il diniego per incompetenza, stabilendo che la valutazione sull’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in deroga spettava al Consiglio comunale e non al responsabile dell’ufficio tecnico, cui competeva soltanto la successiva valutazione della fattibilità tecnica nel rispetto delle ulteriori norme urbanistiche ed edilizie. La sentenza è passata in giudicato il 19 gennaio 2026 ed è stata notificata al Comune il 19 novembre 2025. Poiché l’amministrazione non aveva né eseguito la sentenza né riavviato il procedimento, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza, avente a oggetto una sentenza amministrativa passata in giudicato, notificata al Comune e non eseguita. Ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione e l’obbligo di conformarsi al giudicato, chiarendo che l’annullamento del diniego non produce soltanto effetti demolitori e ripristinatori, ma anche un effetto conformativo: trattandosi della lesione di un interesse legittimo pretensivo, il Comune deve rinnovare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso conforme alle statuizioni della sentenza. In particolare, il Comune deve sottoporre al Consiglio comunale la valutazione sull’interesse pubblico e sulla concreta funzionalizzazione dell’intervento al soddisfacimento di un bisogno della collettività; solo successivamente l’organo tecnico dovrà valutare la fattibilità tecnica dell’opera e il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche ed edilizie non derogate. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in ragione della recente formazione del titolo giudiziale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione delle sentenze amministrative passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di perdurante inadempimento.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dalla pronuncia, ritenuto rispettato.

  • art. 14 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; la valutazione dell’interesse pubblico alla deroga spetta al Consiglio comunale, mentre l’organo tecnico procede alla successiva verifica della fattibilità tecnica e delle altre prescrizioni non derogate.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 114 c.p.a., per la richiesta di nomina del commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Stabilisce il termine per la presentazione della nota specifica delle spese relativa al compenso del commissario ad acta, richiamato dalla pronuncia.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla il diniego adottato su un’istanza diretta al conseguimento di un provvedimento favorevole e lascia salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, il giudicato non è autoesecutivo: impone all’amministrazione di rinnovare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • L’effetto conformativo del giudicato vincola la futura riedizione del potere amministrativo rispetto agli accertamenti contenuti nella motivazione della sentenza, che non possono essere disattesi dall’amministrazione nel nuovo procedimento.
  • In materia di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, la valutazione dell’interesse pubblico e della concreta funzionalizzazione dell’intervento al soddisfacimento di un bisogno della collettività spetta al Consiglio comunale; all’organo tecnico compete la successiva verifica della fattibilità tecnica e del rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie non interessate dalla deroga.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’adempimento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e alla recente formazione del titolo giudiziale, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLocalizzazione di opere e impiantiGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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