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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38651/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha ordinato la confisca diretta o per equivalente di euro 14.300 a norma dell'art. 322 ter comma 2 cod. proc. pen. deducendo due censure: (1) illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter comma 2 in relazione all'art. 444 comma 1 ter cod. proc. pen. e all'art. 3 Cost., poiché l'art. 444 comma 1 ter subordina l'ammissibilità del patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione alla restituzione integrale del prezzo o del profitto, disposizione che non sarebbe applicata al corruttore privato ex art. 321 cod. pen., con conseguente trattamento diseguale e ingiustificato; (2) violazione per presunta duplicazione della confisca, essendo la somma già stata confiscata nei confronti del soggetto corrotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata e carente di interesse, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità al legislatore nella disciplina processuale e ricordando la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2022 che aveva già dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga. Ha osservato che il regime normativo per il corruttore privato è in realtà più favorevole rispetto a quello del pubblico ufficiale corrotto e che la scelta del legislatore è ragionevole. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato che si realizzi una duplicazione della confisca: l'art. 322 ter comma 2 mira ad ablare il profitto conseguito dal corruttore, distinto dal "prezzo" ricevuto dal pubblico ufficiale; la clausola finale del comma ha natura meramente identificativa/valutativa per quantificare la confisca in caso di difficoltà di determinazione del profitto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. pen.

    reato di corruzione attiva

    Individua il reato di corruzione attiva a carico del corruttore privato, che è la fattispecie di cui si discute nel caso

  • art. 322 ter cod. proc. pen. comma 2

    nel caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 per il delitto previsto dall'art. 321 "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto... ovvero... la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse"

    Impone la confisca obbligatoria del profitto del corruttore privato; se il profitto non è determinabile si utilizza come criterio minimo il prezzo pagato al pubblico ufficiale

  • art. 444 cod. proc. pen. comma 1 ter

    l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento per taluni reati contro la pubblica amministrazione è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato

    Condiziona l'accesso al patteggiamento per i pubblici ufficiali corrotti alla restituzione integrale, ma non si applica al corruttore privato; questa disparità è stata ritenuta legittima dalla Corte

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto il richiamo infondato perché la differenziazione legislativa è razionale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 194/2022

    Ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga relativa all'art. 444 comma 1 ter; richiamata in motivazione come precedente che conferma l'inammissibilità della censura

  • Sez. 6, sent. n. 9929 del 13/2/2014 (Cass.)

    Giurisprudenza richiamata per spiegare che la clausola finale dell'art. 322 ter comma 2 serve a determinare un parametro minimo di confisca quando il profitto non è agevolmente determinabile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 128/2025

    Richiamata per ricordare l'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina processuale e il limite della manifesta irragionevolezza

Massime di principio

  • La disciplina sul patteggiamento e sulla confisca può differenziare trattamenti tra pubblico ufficiale corrotto e corruttore privato senza violare automaticamente il principio di uguaglianza se la scelta legislativa è razionale e non arbitraria
  • L'art. 322 ter comma 2 cod. proc. pen. mira ad ablare il profitto effettivo del corruttore; solo se questo non è determinabile si può usare come parametro minimo il prezzo ricevuto dal pubblico ufficiale
  • Non si configura duplicazione della confisca (né pregiudizio ne bis in idem) quando la confisca mira a beni o vantaggi diversi (profitto del corruttore vs prezzo del corrotto); occorre verificare la titolarità degli specifici beni
  • Per impugnare con successo norme di disciplina processuale occorre dimostrare manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della scelta legislativa; questioni simili sono spesso ritenute infondate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale
  • Chi valuta l'accesso al patteggiamento o la quantificazione della confisca deve considerare la possibilità che la confisca per equivalente venga determinata in base a criteri sostitutivi quando il profitto non è agevolmente determinabile

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