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Ordinanza

Ordinanza n. 1851/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. 5728 del 12/1/2026 del MIM Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione DG ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione con il quale veniva decretata la non validità in Italia del titolo denominato " Master Edukimi Special per Arsimin Parauniversitar" conseguito in Albania presso la Wisdom University of Tirana il 22/3/2024 per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e pertanto veniva rigettata la relativa domanda di riconoscimento n. 37218 del 2/5/2024; b) ove e per quanto di ragione della nota con la quale venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di estremi e contenuto ignoti ove occorra se lesivi;

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo albanese di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha dichiarato non valido in Italia il titolo denominato "Master Edukimi Special per Arsimin Parauniversitar", conseguito in Albania presso un'università straniera, e ha conseguentemente respinto la domanda di riconoscimento del titolo ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione docente specializzato per il sostegno. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nella fase cautelare la ricorrente ha rappresentato di avere successivamente conseguito la specializzazione sul sostegno in applicazione del d.m. n. 75 del 24 aprile 2025, sulla base dei precedenti tre anni di servizio, ma ha dichiarato di mantenere l'interesse alla trattazione del ricorso quanto al titolo estero.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di esame sommario, ha ritenuto che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata in ragione della carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento e ha quindi escluso la sussistenza di profili di fondatezza del gravame, difettando il fumus boni iuris. Il Collegio ha inoltre rilevato che il successivo conseguimento della specializzazione sul sostegno sminuisce il pregiudizio posto a fondamento della tutela cautelare. Ha precisato che l'Amministrazione dovrà comunque tenere conto degli effetti del certificato INDIRE rilasciato il 19 febbraio 2026 sul contratto di insegnamento in corso, trattandosi della medesima materia ADSS per la quale era stato chiesto il riconoscimento del titolo estero. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza di profili di fondatezza del ricorso e per il ridimensionamento del pregiudizio cautelare.

  • d.m. n. 75 del 24 aprile 2025

    Richiamato quale base normativa del successivo conseguimento, da parte della ricorrente, della specializzazione sul sostegno sulla base dei precedenti tre anni di servizio.

  • d.i. n. 77 del 24 aprile 2025

    Richiamato in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo estero per la medesima materia di sostegno ADSS.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • Il successivo conseguimento, per altra via, del titolo abilitante relativo alla medesima materia può ridurre il pregiudizio cautelare posto a fondamento della domanda, pur non determinando necessariamente la rinuncia o la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso sul diverso titolo precedentemente richiesto.
  • Quando il titolo successivamente conseguito riguarda la stessa materia dell'insegnamento in corso, l'Amministrazione deve tenere conto dei relativi effetti sul rapporto di insegnamento, anche se il ricorso riguarda il mancato riconoscimento di un titolo estero.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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