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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 4450 del 26 marzo 2025, notificato in pari data, con cui è stata revocata la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza conferita alla sig.ra-OMISSIS-; - nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Relazione conclusiva della Commissione d’indagine nominata ex art. 143, co. 2, d.l. n. 267 del 18 agosto 2000; - ove occorra, dell’Ordine di Servizio n. 103651 del 20 marzo 2025 a firma del Direttore Generale del Comune di Bari, pure incidentalmente richiamato nel citato Decreto prefettizio, recante trasferimento della ricorrente presso il Municipio 2; - di ogni ulteriore atto connesso e presupposto, ancorché sconosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202500636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha revocato la qualità di agente di pubblica sicurezza, già conferitale, richiamando il suo temporaneo trasferimento presso un municipio per esigenze di servizio e presunti comportamenti non deontologicamente riconducibili alle funzioni di polizia locale, consistenti in contatti con persone segnalate per precedenti di polizia relativi ad associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e turbata libertà degli incanti. Ha dedotto la violazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986, sostenendo che la perdita della qualifica può essere dichiarata soltanto in presenza del venir meno dei requisiti tassativamente previsti dalla norma e non per un mero mutamento di mansioni, per la perdita di attività operative o sulla base di una valutazione discrezionale di asseriti comportamenti non meglio specificati. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erronea valutazione dei fatti, l'irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, nonché la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. In via subordinata ha contestato anche l'ordine di servizio comunale di trasferimento presso il Municipio 2, riservandosi di adire il giudice ordinario. Nel corso del giudizio è stata nuovamente assegnata al Comando di Polizia Locale; dopo l'esibizione della relazione della Commissione d'indagine ex art. 143 TUEL, ha contestato la significatività dei rapporti e delle circostanze familiari richiamati nella relazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio, assorbendo le censure rivolte contro l'ordine di servizio perché formulate in via subordinata. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha rilevato anzitutto che il decreto, adottato nel contesto dell'indagine ex art. 143 TUEL sul possibile condizionamento mafioso del Comune, non descriveva gli elementi dai quali desumere rapporti della ricorrente con la criminalità organizzata, il pregiudizio arrecato all'imparzialità e al funzionamento dell'amministrazione, né condotte tali da rendere necessaria la revoca per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La motivazione era quindi insufficiente, soprattutto perché la misura si fondava su indizi e valutazioni induttive, e l'istruttoria non consentiva di verificare razionalmente la pericolosità delle condotte contestate. Il temporaneo trasferimento presso il Municipio 2 non aveva comportato alcun mutamento di inquadramento o di profilo professionale: la ricorrente aveva conservato la qualifica di istruttore di polizia locale ed era stata successivamente riassegnata alle funzioni originarie con un semplice ordine di servizio. Il TAR ha poi affermato che l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986 individua tassativamente i presupposti per la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza: perdita dei diritti civili e politici, condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sottoposizione a misura di prevenzione, espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituzione dai pubblici uffici. Nessuno di tali requisiti risultava venuto meno. La norma non consente di introdurre in via interpretativa un ulteriore requisito generale di buona condotta, né di fondare la revoca su asserite violazioni dei doveri comportamentali o su presunti legami con la criminalità organizzata non riconducibili alle ipotesi legislative. Il potere prefettizio di dichiarare la perdita della qualifica è vincolato e non può essere esercitato al di fuori dei casi tassativamente previsti. Anche la facoltà di portare armi senza licenza, prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, non può essere utilizzata per trasformare in discrezionali i presupposti della qualifica, trattandosi di una conseguenza dell'attribuzione dello status e comunque subordinata, per gli agenti di polizia municipale, a una deliberazione comunale. Le spese sono state compensate per la peculiarità e delicatezza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 2, 3 e 5, l. n. 65/1986

    Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al comma 2.

    I requisiti per il conferimento e la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza sono tassativi; il potere prefettizio ha carattere vincolato e non può essere esercitato sulla base di un requisito implicito di buona condotta, di un mutamento temporaneo delle mansioni o di valutazioni discrezionali estranee alle ipotesi legislative. La facoltà di porto delle armi senza licenza non amplia tali presupposti.

  • art. 143, commi 2 e 5, d.lgs. n. 267/2000

    La relazione della Commissione d'indagine e il contesto delle misure preventive antimafia non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di esplicitare le condotte e il percorso logico-induttivo posto a fondamento della misura incidente sulla posizione del destinatario.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Consentono, in collegamento con il principio della ragione più liquida, di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, per esigenze di economia processuale e celerità del giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio richiama, anche ai sensi di tale disposizione, precedenti della Sezione relativi a fattispecie sovrapponibili.

Massime di principio

  • La perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza conferita agli appartenenti alla polizia municipale può essere dichiarata dal Prefetto soltanto quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; il potere è vincolato e non consente di introdurre in via interpretativa un autonomo requisito di buona condotta.
  • Il mero mutamento, anche temporaneo, delle mansioni o dell'assegnazione di un agente di polizia locale, senza modifica del profilo professionale o dell'inquadramento, non costituisce di per sé presupposto per la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza.
  • Quando una misura amministrativa ablativa è fondata su indizi e valutazioni induttive relative a possibili collegamenti con la criminalità organizzata, la motivazione deve descrivere specificamente le condotte e rendere intelligibile il percorso logico che conduce a ritenere sussistente la pericolosità del soggetto o il pregiudizio per l'imparzialità e il regolare funzionamento dell'amministrazione.
  • La revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza non può essere giustificata da generiche violazioni dei doveri di comportamento o da presunti legami con esponenti della criminalità organizzata se tali circostanze non sono riconducibili ai presupposti tassativi stabiliti dall'art. 5 della legge n. 65/1986.
  • La facoltà di portare armi senza licenza prevista per gli agenti di polizia municipale non può essere utilizzata per aggiungere, in via interpretativa, requisiti discrezionali ai presupposti legali della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoInterdittiva e informazione antimafia
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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