Cassazione Civile, Ordinanza n. 04400/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa al noleggio di automezzi impiegati nel trasporto di rifiuti. L'azienda speciale comunale proponeva opposizione deducendo, in sintesi, che non vi fosse stato alcun contratto con la fornitrice, che mancasse la propria legittimazione passiva sostanziale perché la gestione dei rifiuti sarebbe spettata al Comune, e che il credito fosse comunque prescritto o frutto di errore contabile. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto, negando la prova del rapporto contrattuale e dichiarando inammissibile la domanda verso il Comune per difetto di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa. In appello, però, la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva provata l'esecuzione delle prestazioni e la conclusione del contratto per facta concludentia, escludendo che per i contratti delle aziende speciali fosse necessaria la forma scritta ad substantiam. La ricorrente in cassazione lamentava, con tre motivi, violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla forma, erronea applicazione della disciplina dei contratti delle aziende speciali, difetto di prova dell'accettazione e della riferibilità delle prestazioni alla propria sfera, oltre a motivazione apparente/illogica della sentenza di appello. La Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi: ha ritenuto che la forma richiesta dal proponente per l'accettazione è posta nel suo esclusivo interesse e può essere derogata da una diversa manifestazione di volontà; ha ribadito che le aziende speciali non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto, sicché non si applicano gli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923; ha infine escluso il vizio di motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva esposto un percorso logico-giuridico sufficiente e che le censure miravano solo a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto la conclusione del contratto tra azienda speciale e fornitrice sulla base degli atti e dell'esecuzione delle prestazioni, escludendo sia la necessità della forma scritta ad substantiam per l'azienda speciale sia il vizio di motivazione dedotto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la decisione di merito aveva valutato la documentazione in atti e il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove.
art. 1326, comma 3, c.c.
La mancata osservanza della forma richiesta per l'accettazione non impedisce il perfezionamento del contratto se il proponente avvisa l'accettante di considerarlo concluso comunque.
art. 1326, comma 4, c.c.
La forma richiesta dal proponente per l'accettazione è posta nel suo esclusivo interesse, sicché egli può rinunciarvi e accontentarsi di una adesione manifestata in forma diversa.
artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923
Ritenuti non applicabili ai contratti stipulati dalle aziende speciali di enti territoriali, perché tali soggetti non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto.
art. 2042 c.c.
Richiamato dal Tribunale in tema di azione di arricchimento senza causa, respinta per difetto del requisito della sussidiarietà.
art. 20042 c.c.
Nel testo appare come evidente refuso del richiamo all'azione di ingiustificato arricchimento; la Corte non si sofferma autonomamente su tale norma.
art. 106 Cost.
Evocato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale sulla partecipazione dei giudici ausiliari di appello ai collegi.
art. 32 D.Lgs. n. 116/2017
Richiamato solo per indicare il termine di completamento del riordino della magistratura onoraria considerato dalla Corte costituzionale.
D.L. n. 69/2013, artt. 62-72
Richiamati nel contesto della legittimità temporanea della partecipazione dei giudici ausiliari di appello ai collegi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La clausola con cui il proponente impone una determinata forma all'accettazione tutela un interesse esclusivamente proprio; perciò il proponente può rinunciarvi e il contratto può perfezionarsi anche mediante una diversa manifestazione di volontà o per facta concludentia.
- Nei contratti stipulati dalle aziende speciali di enti territoriali non opera la disciplina formale degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, poiché tali enti non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto e svolgono attività con autonoma natura imprenditoriale.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando non consente di ricostruire il fondamento della decisione; non basta che il ricorrente non condivida il peso attribuito ai singoli elementi probatori.
- Laddove le prestazioni risultino eseguite e la documentazione deponga per la partecipazione del destinatario, la conclusione del contratto può essere desunta anche da comportamenti concludenti e dalla successiva fatturazione non specificamente contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04308/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04309/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →