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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15418/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato di illecita cessione di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che mancasse la prova della capacità drogante del quantitativo ceduto. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la responsabilità fosse stata motivata in modo esaustivo sulla base dei servizi di osservazione e del significato delle conversazioni telefoniche intercettate, lette in modo logico e congruo, e ha giudicato la censura generica e aspecifica perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nelle ipotesi di cd. "droga parlata", la cessione di stupefacenti può essere desunta anche dalle conversazioni intercettate, se il loro tenore è sintomatico di un'attività illecita; nel caso concreto, la motivazione di merito era ritenuta ampia, coerente e rafforzata, supportata da osservazioni e lettura delle telefonate. La doglianza sulla capacità drogante del quantitativo ceduto è stata ritenuta generica e non correlata alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza richiama, in fatto, la condanna per illecita cessione di stupefacenti, riconducibile alla disciplina sugli stupefacenti, ma nel testo non è indicato espressamente l'articolo applicato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che alla inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma il ragionamento della Corte richiama il controllo sulla tenuta logica della motivazione e sulla valutazione delle risultanze probatorie, che resta insindacabile se non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In tema di cessione di stupefacenti, la prova della condotta può essere desunta anche dal contenuto di conversazioni intercettate, quando il tenore complessivo dei dialoghi sia univocamente sintomatico dell'organizzazione o esecuzione dell'attività illecita, anche in mancanza di sequestro del prodotto.
  • Quando non vi sia stato sequestro dello stupefacente, il giudice di merito deve offrire una motivazione particolarmente rigorosa e completa sugli elementi da cui inferisce la responsabilità penale.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a una critica generica o aspecifica, senza confrontarsi con le concrete argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il sindacato di cassazione non può risolversi in una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, логica e sorretta da adeguati riferimenti probatori.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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