Cassazione Civile, Ordinanza n. 27205/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'emissione di un invito al pagamento del contributo unificato e, successivamente, di una cartella di pagamento per omesso versamento del contributo dovuto in relazione alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativo. La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sia l'invito sia la cartella, sostenendo che i motivi aggiunti erano rivolti contro un atto meramente confermativo del provvedimento principale e che, quindi, non sussistesse il presupposto per un ulteriore contributo unificato; aveva anche contestato il procedimento sanzionatorio. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che i motivi aggiunti fossero in continuità con il ricorso principale e annullando l'atto impositivo. Il ricorrente in cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul processo tributario e sull'art. 248 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la contribuente avesse impugnato tardivamente l'invito al pagamento e che, quindi, la pretesa si fosse ormai cristallizzata, non potendo essere contestata nel giudizio sulla cartella. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha invocato la disciplina del contributo unificato nel processo amministrativo per sostenere che l'uso di motivi aggiunti per introdurre una nuova impugnazione di un diverso atto autonomamente lesivo comporti un ampliamento dell'oggetto del giudizio e dunque l'obbligo di versare un ulteriore contributo; la Corte ha però assorbito tale secondo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha chiarito che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. 115/2002 è un atto impositivo autonomamente impugnabile e che la sua impugnazione deve essere proposta nel termine di sessanta giorni previsto per il processo tributario; decorso tale termine, la pretesa si consolida e non può essere rimessa in discussione nel giudizio promosso contro la successiva cartella di pagamento. Nel caso concreto, l'invito era stato notificato via PEC oltre un anno prima dell'impugnazione e dunque era divenuto definitivo. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale riferimento della CTR alla mancata proposizione di appello incidentale costituiva un obiter dictum, perché la ratio decidendi era il rigetto nel merito dell'eccezione di non impugnabilità. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
l'invito al pagamento del contributo unificato è qualificato come atto impositivo assimilabile ad avviso di accertamento o liquidazione e va impugnato nei termini propri degli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 21 d.lgs. 546/1992
l'impugnazione tempestiva dell'invito al pagamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica, pena la definitività della pretesa.
art. 23 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma del rito tributario rilevante per la struttura delle difese e delle controdeduzioni.
art. 54 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio d'appello tributario.
art. 248 d.P.R. 115/2002
l'invito al pagamento è l'unico atto liquidatorio dell'imposta prenotata a debito e comunica una pretesa tributaria già definita; la sua mancata tempestiva impugnazione rende definitiva l'obbligazione.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente per sostenere che, nel processo amministrativo, il contributo unificato è dovuto quando i motivi aggiunti introducono nuove domande e ampliano il petitum.
art. 43 c.p.a.
richiamato per distinguere i motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte da quelli che introducono domande nuove connesse.
art. 32 c.p.a.
richiamato per sostenere l'ammissibilità del cumulo delle domande nel processo amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso con cui si denuncia la falsa applicazione della disciplina sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio processuale relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- L'invito al pagamento del contributo unificato non versato costituisce un atto impositivo autonomamente impugnabile e non un mero sollecito privo di effetti definitivi.
- L'impugnazione dell'invito al pagamento deve essere proposta nel termine perentorio previsto per il processo tributario; se non viene tempestivamente contestato, la pretesa si consolida e non può essere nuovamente discussa contro la successiva cartella di pagamento.
- Nel processo tributario d'appello, la riproposizione di un'eccezione già respinta in primo grado può essere sufficiente, in concreto, a integrare appello incidentale se consente di cogliere chiaramente la volontà della parte di censurare la statuizione sfavorevole.
- La distinzione tra motivazione decisoria e obiter dictum è decisiva: un rilievo della sentenza che non incide sul dispositivo non può sorreggere la decisione e non rileva ai fini dell'accoglimento o del rigetto del motivo.
- Quando l'atto impugnato è un provvedimento autonomamente lesivo e già definito, la sua contestazione tardiva non può essere riaperta in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo meramente consequenziale.
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