Cassazione Civile, Sentenza n. 6968/2021 del 12/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio n.15/01/2011 per revocazione, deducendo errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c.: sosteneva che la CTR avesse errato nell'applicazione della normativa sul rimborso IVA, in particolare sulla decorrenza degli interessi dovuti sulla somma rimborsata in esecuzione della sentenza di merito originaria (n.98/33/2001). Chiedeva quindi la revoca della sentenza impugnata per recuperare oltre due milioni di euro ritenuti indebitamente corrisposti a titolo di interessi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse: durante il procedimento la questione contro cui era diretta la revocazione era divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla stessa ricorrente, per cui l'oggetto della revocazione è venuto meno. La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la produzione documentale tardiva offerta in udienza e ha compensato le spese di giudizio. Inoltre è stato rilevato che, ai sensi della giurisprudenza richiamata e dell'art.398 c.p.c., il giudice della revocazione deve dichiarare l'inammissibilità quando la sentenza impugnata è divenuta definitiva nel frattempo.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
Richiamata per spiegare la cessione del credito IVA alla ricorrente (Credit Securitization L.L.C.) e la titolarita' della pretesa azionata nei successivi giudizi.
codice di procedura civile, art. 372
Richiama il divieto di depositare in Cassazione documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo limitate eccezioni; la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione documentale tardiva proposta in udienza.
codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Norma invocata dalla ricorrente per censurare la sentenza per errore di diritto; la Corte ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza entrare nel merito della doglianza.
codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Dispositivo sulla revocazione per errore di fatto citato dalla ricorrente come presupposto della domanda; la Corte osserva che la natura della censura (errore di fatto vs errore di diritto) è irrilevante rispetto alla sopravvenuta mancanza di interesse dovuta alla definitiva formazione del giudicato.
codice di procedura civile, art. 398, u.c.
Richiamato per il principio che se, durante il procedimento di revocazione, la sentenza impugnata diventa definitiva in cassazione, l'oggetto della revocazione viene meno e il giudice deve dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co.1 quater (come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 228)
La Corte attesta la non applicabilità dei presupposti processuali di tale norma, essendo sopravvenuta l'inammissibilità in corso di causa.
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di revocazione, la decisione impugnata diviene definitiva in altro giudizio (ad esempio per rigetto del ricorso per cassazione), la revocazione perde l'oggetto e deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In Cassazione non sono ammissibili documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo rare eccezioni; le produzioni tardive in udienza sono di regola inammissibili.
- La distinzione tra errore di fatto e errore di diritto è rilevante per la qualificazione della doglianza, ma non evita l'inammissibilità della domanda di revocazione se viene meno l'interesse per sopravvenuta definitività del giudicato.
- Il giudice della revocazione ha il dovere di verificare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l'inammissibilità quando l'oggetto del giudizio è venuto meno, per evitare sentenze nulle per vizio di rito.
- Quando l'inammissibilità è sopravvenuta in corso di causa (non per colpa di una parte), le spese possono essere compensate.
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