Sentenza n. 431/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 958/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino il 15.10.2025 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 1167/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero, previa emissione della Carta, all’accredito di complessivi € 2.500,00. Il ricorrente ha documentato la notificazione della sentenza in forma esecutiva all’Amministrazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Avellino era stata notificata all’Amministrazione il 16 ottobre 2024, era passata in giudicato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento e attribuzione della Carta docente per gli anni indicati e per l’importo complessivo riconosciuto dal giudice ordinario. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l’esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato accolto con condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione può essere promosso dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e oggetto dell’ordine di esecuzione impartito al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa e della mancata prova della sua esecuzione da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine prefissato.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, con incarico di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l’organo incaricato deve porre in essere le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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