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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 5337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La S. S.p.a. ha chiesto il rimborso di un credito IRPEG per l'anno 1994 pari a Euro 1.944.074,43, composto da dividendi percepiti (Euro 1.554.764,57) e dalle ritenute bancarie subite. L'istanza di rimborso presentata l'8/3/2005 rimase senza esito e la società impugnò il silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso fu respinto per mancata produzione della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In appello la sentenza di rigetto fu confermata ritenendo che la documentazione fosse stata depositata solo in appello e che mancassero le certificazioni relative alle ritenute bancarie. In Cassazione la ricorrente denunciava (i) violazione del D.P.R. 600/1973, art. 36-bis, sostenendo che il termine per l'accertamento dell'Amministrazione avrebbe reso definitivo il credito in mancanza di attività dell'Ufficio, e (ii) omissione di esame di fatti e documenti decisivi, in particolare le certificazioni delle ritenute relative ai dividendi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (violazione art. 36-bis) ritenendo consolidata la giurisprudenza che attribuisce al termine previsto dall'art. 36-bis natura ordinatoria: lo spirare del termine non consolida il credito né determina la decadenza dell'Amministrazione; il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e l'Ufficio può opporre eccezioni alla domanda di rimborso. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR d'appello non ha esaminato la documentazione prodotta in appello relativa alle ritenute sui dividendi; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e il processo rimandato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Il termine ivi previsto per l'attività di liquidazione da parte dell'Amministrazione ha natura ordinatoria; la sua scadenza non consolida automaticamente il credito fiscale vantato dal contribuente né determina la decadenza dell'Ufficio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Prevede i poteri di accertamento e rettifica dell'Amministrazione; la mancata esercitazione di tali poteri nei termini non implica consolidamento automatico del credito del contribuente.

  • D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma sul termine di decadenza; la Corte esclude che il diritto al rimborso sia soggetto al termine di decadenza di cui a questo articolo, ritenendolo invece soggetto alla prescrizione decennale.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1

    Ha avuto efficacia retroattiva nell'interpretazione del regime del termine di cui all'art. 36-bis, contribuendo alla qualificazione di quel termine come di natura ordinatoria.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 ha natura ordinatoria: lo spirare del termine non consolida automaticamente il credito fiscale né fa decorrere una decadenza dell'Amministrazione.
  • Il diritto al rimborso non è disciplinato dal termine di decadenza previsto per l'accertamento, ma è soggetto all'ordinaria prescrizione (decennale), salva la possibilità per l'Ufficio di eccepire irregolarità o contestare il credito.
  • In sede giurisdizionale il giudice deve esaminare tutti i documenti decisivi prodotti, anche quelli depositati in appello se ammessi: l'omesso esame documentale può determinare la cassazione e il rinvio.
  • Il contribuente, pur non potendo contare sul consolidamento automatico del credito per il mancato operato dell'Ufficio entro i termini ordinatori, deve comunque produrre documentazione probatoria sulle ritenute e sui dividendi per ottenere il rimborso; la mancata produzione può pregiudicare il successo ma l'omesso esame da parte del giudice è vizio rimediabile in Cassazione.
  • Sulle questioni di rappresentanza processuale della persona giuridica, salvo censure specifiche e fondate, non grava un onere stringente di prova del potere del mandatario quando risultino elementi (es. visura camerale) che dimostrino la qualità e i poteri del rappresentante.

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