Sentenza n. 11870/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di implicito diniego conseguente alla domanda di accesso presentata in data 2.3.2026; nonché per l’annullamento delle note del CSM -OMISSIS- prot. -OMISSIS- -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, -OMISSIS- prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito e successive note del CSM relative all’ostensione di delibere e verbali concernenti un procedimento di dispensa
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al CSM un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006, dichiarando che la documentazione era necessaria per la difesa in giudizi amministrativi concernenti il procedimento di dispensa. Ha chiesto, tra l’altro, il testo integrale di alcune delibere del Plenum, con l’indicazione dei componenti presenti e votanti e delle dichiarazioni di voto, nonché varie delibere, note e verbali del Comitato di Presidenza e della Quarta Commissione. Ha dedotto: violazione della disciplina dell’accesso difensivo e del regolamento interno del CSM; incompletezza e inidoneità degli atti trasmessi, con contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità; lesione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa. La ricorrente ha sostenuto che il CSM avesse trasmesso, per alcuni atti, mere comunicazioni riassuntive o estratti privi dei nominativi dei partecipanti e votanti, delle modalità di voto, delle dichiarazioni di voto e dell’esito delle votazioni. In corso di giudizio il CSM ha trasmesso il testo integrale delle tre delibere del Comitato di Presidenza, mentre la ricorrente ha insistito per l’ostensione integrale del verbale del Plenum e per la trasmissione di ulteriori elementi relativi ai verbali della Quarta Commissione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle tre delibere del Comitato di Presidenza, poiché il CSM ne aveva successivamente trasmesso il testo integrale, omissato soltanto nelle parti estranee alla ricorrente. Ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta, formulata nell’istanza originaria, del testo integrale del verbale del Plenum dell’-OMISSIS-, ordinando un’ostensione conforme a tale richiesta e comprensiva di ogni parte riguardante la ricorrente. Il giudice ha ritenuto acclarato il nesso di strumentalità tra documentazione e esigenze difensive, in ragione della pendenza del giudizio sul procedimento di dispensa, escludendo che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano compiere una prognosi sulla rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio principale. Ha invece respinto la domanda relativa ai verbali della Quarta Commissione, ritenendo legittima la trasmissione per estratto, poiché l’istanza originaria non aveva richiesto per entrambi i verbali il testo integrale né aveva specificato tutti gli elementi successivamente pretesi. La medesima articolazione è stata estesa alle note impugnate, considerate atti endoprocedimentali la cui cognizione è assorbita dalla decisione sull’accesso. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.
La disciplina dell’accesso documentale, e in particolare dell’accesso difensivo, impone di verificare la concretezza e attualità dell’interesse conoscitivo e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione
L’istanza di accesso difensivo deve indicare puntualmente le finalità difensive e consentire di verificare il collegamento tra documentazione richiesta e situazione controversa.
art. 116 c.p.a.
la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull’accesso il giudice verifica i presupposti del diritto di ostensione, ma non può sostituirsi al giudice del giudizio principale nella valutazione della rilevanza o decisività del documento per una specifica tesi difensiva.
d.P.R. 184/2006
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e del DPR 184/2006.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dell’accesso documentale, senza consentire un’ostensione diversa o più limitata rispetto all’oggetto specificamente indicato nell’istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo il richiedente deve rappresentare nell’istanza, in modo puntuale e specifico, la finalità di tutela o difesa e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica controversa; la pendenza del giudizio concernente il provvedimento lesivo può rendere concreto e attuale tale collegamento.
- L’amministrazione detentrice dei documenti e il giudice adito con l’azione di accesso non possono valutare prognosticamente la rilevanza, influenza o decisività dei documenti richiesti rispetto all’esito del giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice investito di quel giudizio.
- Nel giudizio di accesso, l’amministrazione e il giudice possono considerare eventuali valutazioni già compiute dal giudice del giudizio principale soltanto per accertare la concretezza e attualità del bisogno conoscitivo, non per anticipare il giudizio sulla fondatezza delle tesi difensive, salvo l’assenza assoluta e manifesta di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.
- L’ostensione deve corrispondere all’oggetto dell’istanza originaria: se è stato richiesto il testo integrale di un documento, l’amministrazione deve trasmettere integralmente le parti pertinenti; se l’istanza non specifica la richiesta di determinati elementi o di una versione integrale, la trasmissione per estratto può essere ritenuta satisfattiva.
- La sopravvenuta trasmissione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quei documenti, mentre il giudizio può proseguire per le parti dell’istanza rimaste insoddisfatte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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