Sentenza n. 211/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docente e il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione lavoro, n. 93/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato, alla Retribuzione Professionale Docente per l'anno scolastico considerato, con condanna del Ministero al pagamento di euro 942,29 oltre accessori, nonché il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500, con condanna al pagamento della corrispondente somma oltre accessori. Il ricorrente deduceva la mancata esecuzione spontanea della sentenza, nonostante la sua notificazione al domicilio digitale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il carattere definitivo della sentenza ordinaria, la sua notificazione quale titolo esecutivo, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente omissione dell'Amministrazione. Ha pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, reperire e allocare le somme in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse dovuta in presenza della nomina del commissario ad acta e di altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, nel coinvolgimento di più soggetti e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, restituzione del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di proporre ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La sentenza è stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo; a seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato rilasciato dall'ufficio giudiziario ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria.
art. 7 CCNL comparto scuola 15 marzo 2001
La disposizione istituisce la Retribuzione Professionale Docente in relazione al personale docente ed educativo; il giudicato ordinario ne ha riconosciuto l'applicazione al docente a tempo determinato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione disciplina la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; il giudicato ordinario ne ha riconosciuto il diritto anche in relazione all'anno scolastico considerato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La disposizione è richiamata in relazione all'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica mediante applicazione web.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
La modifica richiamata dal giudice ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato.
- Ai fini dell'accoglimento dell'ottemperanza rilevano la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie al pagamento, compresa l'allocazione della somma in bilancio.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata quando, oltre alla nomina del commissario ad acta, sussistano altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la particolare complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento.
- La complessità dell'attuazione di un giudicato, derivante dal coinvolgimento di più strutture e soggetti e dalla gestione di un contenzioso seriale eccezionale, può costituire una ragione ostativa alla condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'astreinte, pur non escludendo l'obbligo di eseguire integralmente il giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →