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Sentenza

Sentenza n. 8840/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202514409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto ha attivato il procedimento e ha fatto venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal privato fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La fissazione, da parte della sede diplomatica competente, di un appuntamento funzionale alla presentazione della domanda di visto costituisce attivazione del procedimento ai fini della valutazione della sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio contro il silenzio.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dall'elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e dalla complessità dell'iter legale di conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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