Cassazione Penale, Ordinanza n. 36268/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 settembre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione di cocaina e crack. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La censura riproponeva una questione già esaminata e respinta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente reiterativo e la motivazione della Corte d’appello, ritenuta logica e coerente, aveva adeguatamente spiegato il mancato riconoscimento della particolare tenuità. Sono stati valorizzati la gravità concreta delle modalità della condotta e gli indici di non occasionalità dell’attività di spaccio: confezionamento frazionato della sostanza, possesso di strumenti funzionali alla preparazione delle dosi e messaggi attestanti l’attività di compravendita. La valutazione sulla particolare tenuità, effettuata secondo i criteri dell’art. 133 c.p., è riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di motivazione mancante o manifestamente illogica; tali vizi non sono stati ravvisati. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è ricavabile dal testo fornito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Michael Santoro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania di conferma della pronuncia del Tribunale locale con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack.
La norma individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la sentenza non sviluppa ulteriori profili interpretativi sulla fattispecie.
Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato.
La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del caso, comprendente i criteri dell’art. 133, comma primo, c.p. e, a seguito delle modifiche del 2022, anche la condotta successiva al reato.
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza; non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.
La valutazione della tenuità secondo i criteri dell’art. 133 c.p. compete discrezionalmente al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecurdaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità incolpevole, al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da esse e l’entità del danno o del pericolo; dopo le modifiche del 2022 va considerata anche la condotta successiva al reato.
- Per motivare il giudizio sulla particolare tenuità non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi valutativi previsti, ma occorre indicare quelli ritenuti rilevanti e spiegare, senza ricorrere a clausole di stile, la gravità concreta del comportamento e il conseguente bisogno di pena.
- La valutazione della particolare tenuità, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
- La reiterazione di una censura già adeguatamente esaminata e disattesa in appello, quando la motivazione impugnata è logica e coerente, non consente di ottenere un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità.
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