Ordinanza n. 502/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Prot. -OMISSIS- adottato, in data 29.06.2022 e notificato in data 27.07.2023, con cui la Questura di Milano rigettava l''istanza presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo / conversione del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono indicati ulteriori profili sostanziali della vicenda. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire un aggiornamento sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sulla situazione fattuale e amministrativa sopravvenuta. Ha quindi richiesto al ricorrente di dichiarare motivatamente se intenda ancora ottenere una decisione di merito, di comunicare eventuali fatti o atti successivi alla proposizione del ricorso e di indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha richiesto inoltre all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda e segnalare l'eventuale necessità di istruttoria; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione allegata, ove non lo abbia già fatto. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dalla loro inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita espressamente una parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Prima di calendarizzare o definire il giudizio, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti ad aggiornare la situazione fattuale e amministrativa, acquisendo dalla parte privata indicazioni sull'interesse attuale e dall'amministrazione chiarimenti documentati e gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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