Cassazione Civile, Ordinanza n. 35598/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale Ires cd. "Robin tax" versata per l'anno d'imposta 2011. La società contribuente aveva chiesto la restituzione del tributo invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008. La CTR della Lombardia aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che, nonostante la clausola temporale inserita dalla Consulta, l'illegittimità dovesse operare anche per il periodo antecedente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: 1) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953, sostenendo che la CTR avesse sostanzialmente disapplicato la sentenza della Corte costituzionale e i suoi effetti temporali; 2) violazione delle medesime norme costituzionali e della legge n. 87/1953, assumendo errata l'interpretazione della clausola di limitazione degli effetti come riferita ai soli rapporti esauriti; 3) violazione degli artt. 81 e 117 Cost. e della disciplina della Robin tax, sostenendo la correttezza del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale e la legittimità della limitazione pro futuro. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, riproponendo anche questioni di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 24, 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati e ammissibili i motivi, osservando che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 aveva espressamente limitato gli effetti dell'illegittimità costituzionale "a decorrere dal giorno successivo" alla sua pubblicazione, sicché il diritto al rimborso dell'addizionale Ires sorge solo per i versamenti successivi a tale data e non per quelli anteriori. La Corte ha escluso che i giudici di merito potessero estendere la retroattività della declaratoria, poiché ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 136 Cost. e con la portata vincolante della decisione della Consulta. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla contribuente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 136 Cost.
cessazione di efficacia della norma illegittima; efficacia erga omnes della decisione
La Corte ribadisce che la declaratoria di illegittimità costituzionale vincola i giudici di merito e che non è consentito disapplicarne la clausola temporale espressa inserita dalla Consulta.
art. 137, comma 3, Cost.
non è ammessa alcuna impugnazione
Si sottolinea la definitività e non impugnabilità della decisione della Corte costituzionale, che non può essere sostituita da un diverso apprezzamento del giudice ordinario.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato quale norma che disciplina gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale, da leggere nel caso concreto alla luce della clausola temporale espressa nella sentenza della Consulta.
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133
È la disciplina della cd. Robin tax, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 10 del 2015 con effetti limitati al futuro.
art. 81 Cost.
È indicato come parametro di bilanciamento invocato dalla Corte costituzionale per limitare temporalmente gli effetti della declaratoria, in ragione dell'equilibrio di bilancio.
art. 117, comma 1, Cost.
È richiamato nel bilanciamento operato dalla Consulta anche in relazione agli impegni europei e internazionali assunti dall'Italia.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che il regime di efficacia solo pro futuro della declaratoria comprima il diritto di difesa della contribuente, perché il tema attiene all'esistenza stessa del diritto al rimborso.
art. 3 Cost.
È richiamato per escludere che la retroattività imposta dalla tesi della contribuente sia necessaria; la Corte valorizza invece il rischio di irragionevole redistribuzione della ricchezza e disparità tra operatori economici.
art. 53 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale coinvolto nella valutazione della legittimità della disciplina fiscale e della sua limitazione temporale.
art. 2 Cost.
La Corte evidenzia che la retroattività piena potrebbe incidere negativamente sui principi di solidarietà e sugli altri valori costituzionali.
È citata in relazione al Trattato di stabilità e agli impegni europei rilevanti nel bilanciamento effettuato dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma indicando espressamente una decorrenza degli effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, il giudice comune non può estendere la retroattività della pronuncia ai rapporti anteriori nonostante la regola generale dell'efficacia ex tunc delle decisioni di incostituzionalità.
- La clausola di limitazione temporale contenuta in una sentenza costituzionale va rispettata come parte integrante del decisum e non può essere reinterpretata dal giudice di merito come se si riferisse soltanto ai rapporti esauriti, se il testo della decisione non consente tale lettura.
- Il diritto al rimborso di un tributo dichiarato illegittimo costituzionalmente sussiste solo nei limiti temporali fissati dalla Corte costituzionale; per i versamenti anteriori alla data di efficacia indicata nella pronuncia, il rimborso può essere negato senza violare l'art. 24 Cost., poiché manca in radice il relativo diritto sostanziale.
- Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a rimettere in discussione un bilanciamento già compiuto dalla Corte costituzionale sono inammissibili o manifestamente infondate se si fondano su allegazioni generiche o ipotetiche di mutamenti del contesto fattuale o finanziario.
- Nel giudizio sul rimborso di tributi dichiarati incostituzionali, il bilanciamento tra diritti del contribuente, equilibrio di bilancio, ragioni di finanza pubblica e principi di eguaglianza e solidarietà può giustificare la modulazione nel tempo degli effetti della declaratoria di illegittimità.
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