Cassazione Penale, Sentenza n. 9433/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pugliese ha proposto ricusazione dei giudici Cavasino e Romano per presunta incompatibilità, deducendo che questi avevano già pronunciato valutazioni in ordine alla responsabilità di coimputati (in particolare con riferimento all'ordinanza/provvedimento relativo al coimputato Accorinti). In sede di cassazione i difensori hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, lamentando: motivazione incomprensibile (violazione art. 606 lett. c) ed e)), e la declaratoria di inammissibilità de plano in assenza dei presupposti, sia con riguardo alla tardività che all'asserita manifesta infondatezza (violazione art. 606 lett. c) in relazione all'art. 41 cod.proc.pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur osservando che la conclusione della Corte d'Appello circa la tardività non è condivisibile (il termine decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza sul coimputato), la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sentenza Corte Cost. n.371/1996 e successive pronunce) secondo cui l'incompatibilità del giudice sussiste solo se in un precedente giudizio la posizione dell'imputato sia già stata valutata. La partecipazione del giudice a pronunce su altri coimputati non comporta di per sé un'anticipata valutazione della posizione del soggetto separato. Di conseguenza la ricusazione è stata ritenuta manifestamente infondata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 606 co.3 e 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
Richiamato come parametro per la valutazione dei motivi di cassazione (lett. c ed e) e per la declaratoria di infondatezza del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 606 comma terzo per rigettare il ricorso come manifestamente infondato.
art. 34 cod.proc.pen.
Richiamato in tema di incompatibilità: la norma, come interpretata alla luce della sentenza costituzionale n.371/1996, ammette incompatibilità solo se il giudice ha già valutato la posizione dell'imputato nel precedente giudizio.
art. 416-bis cod.pen.
Indicato come il reato di cui è imputato Pugliese (associazione mafiosa), contesto sostanziale del procedimento che ha reso rilevante l'analisi sulla possibile incompatibilità.
art. 616 cod.proc.pen.
Richiamato quale norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 371/1996
Principale riferimento interpretativo: stabilisce che l'incompatibilità del giudice sussiste solo qualora in un precedente giudizio la posizione dell'imputato sia già stata valutata, e non per il solo fatto che il giudice abbia pronunciato sentenze nei confronti di altri concorrenti.
Giurisprudenza C. Cass. (Sez. 4, n. 34875/2018 e Sez. 1, n. 35628/2002)
Richiami di precedenti di legittimità che confermano il principio secondo cui la mera partecipazione del giudice a pronunce su altri coimputati non determina incompatibilità rispetto all'imputato separato.
Massime di principio
- La ricusazione per incompatibilità è fondata solo se si dimostra che, in un precedente giudizio, il giudice ha già espresso una valutazione concreta e riferibile alla posizione processuale o alla responsabilità penale dell'imputato che chiede la ricusazione.
- La partecipazione del giudice a pronunce nei confronti di altri coimputati non è di per sé motivo di incompatibilità quando l'imputato sia stato separato o estratto dal primo procedimento e la sua posizione non sia stata già valutata in quel giudizio.
- Il termine per proporre l'istanza di ricusazione decorre dalla conoscenza dell'atto o della pronuncia che si assume indicativa dell'incompatibilità (ad es. ordinanza o sentenza che riguarda l'imputato); tuttavia anche eventuali profili di tardività possono risultare irrilevanti se il ricorso appare comunque manifestamente infondato.
- Perché una ricusazione abbia successo è necessario prospettare elementi concreti di anticipazione di giudizio o valutazioni specifiche rivolte al ricorrente; mere congetture o la circostanza del concorso nel reato non bastano.
- Se la Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato può rigettarlo e condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi delle norme procedurali applicabili.
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