Regolamento (UE) 2025/408
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/408 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/408 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria dopo la caduta del regime di al-Assad. In attuazione del regolamento (UE) n. 36/2012, elimina sei entità dall’elenco delle persone e degli organismi soggetti a congelamento dei fondi, ma mantiene congelati i beni della Banca centrale di Siria mediante un nuovo allegato dedicato. La misura si inserisce nel quadro di un graduale sostegno dell’UE a una transizione politica inclusiva, all’assistenza umanitaria e alla ricostruzione del Paese.
Modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive relative alla Siria, sopprimendo alcune entità dall’elenco del congelamento dei fondi e introducendo un nuovo allegato con la Banca centrale di Siria come entità soggetta a trattamento specifico.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive settoriali e nominative previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 in relazione alla Siria, con effetti sul congelamento di fondi e risorse economiche delle entità elencate negli allegati pertinenti. In particolare, modifica l’allegato II del regolamento base e inserisce un nuovo allegato II ter con riferimento all’articolo 14, paragrafo 2 bis. Non disciplina soggetti o settori diversi da quelli già ricompresi nel regime sanzionatorio siriano.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/408: aggiornamento delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Siria
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio europeo adottato con il regolamento (UE) n. 36/2012, in un contesto politico mutato dopo la caduta del regime di al-Assad. I considerando collegano la revisione delle misure restrittive alle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e all’esigenza di favorire una transizione politica inclusiva, l’assistenza umanitaria e la ricostruzione della Siria.
Contesto e finalità
Il Consiglio evidenzia che, a seguito della caduta del regime precedente, si è aperta un’occasione storica per la riunificazione e la ricostruzione del Paese. Il regolamento si inserisce in tale quadro e mira a rendere coerente il regime restrittivo con l’obiettivo di sostenere la ripresa economica, la stabilizzazione e il rimpatrio dei cittadini siriani con i relativi averi.
Modifiche agli elenchi soggetti a congelamento
La modifica principale riguarda l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, aggiornato secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione. Nella sezione "B. Entità" sono soppresse sei voci: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Central Bank of Syria e Syrian Arab Airlines.
Nuovo allegato II ter e posizione della Central Bank of Syria
Il regolamento inserisce inoltre un nuovo allegato II ter nel regolamento base, relativo alle entità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 bis. In tale allegato compare la Central Bank of Syria, con i dati identificativi essenziali (indirizzo a Damasco, recapito postale, telefono, e-mail e sito web), il motivo dell’inserimento (“fornisce sostegno finanziario al regime siriano”) e la data di inserimento nell’elenco, indicata al 27 febbraio 2012.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, producendo effetti immediati sull’assetto delle misure restrittive siriane.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle entità soggette a misure restrittive
L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione. Nell’elenco delle entità, sezione "B. Entità", sono soppresse sei voci: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Central Bank of Syria e Syrian Arab Airlines.
Inserimento di un nuovo allegato II ter
L’articolo 1, paragrafo 2, dispone l’inserimento dell’allegato II del presente regolamento come nuovo allegato II ter del regolamento (UE) n. 36/2012. Il nuovo allegato contiene l’elenco delle entità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 bis, e include la Central Bank of Syria con indicazione dei dati identificativi, del motivo dell’inserimento e della data di inserimento nell’elenco (27.2.2012).
Motivazione della revisione delle misure restrittive
I considerando chiariscono che la modifica segue la caduta del regime di al-Assad e il riesame delle misure restrittive alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024. L’obiettivo è sostenere una transizione inclusiva in Siria, l’assistenza umanitaria, la ripresa economica, la ricostruzione, la stabilizzazione e il rimpatrio dei cittadini siriani con i relativi averi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/376
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/386
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/389
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/390
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/392
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/395
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →