Sentenza del 08/04/2015 n. 6983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG versata in misura eccedente per gli anni 1992 e 1993, sostenendo di avere diritto all'esenzione parziale del 65% prevista per le imprese del Mezzogiorno dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105. L'istanza di esenzione era stata presentata il 30 luglio 1996 per il decennio 1991-2000 e il diniego dell'Amministrazione era già stato annullato con sentenza passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che l'istanza tardiva avrebbe prodotto effetti soltanto dal momento della presentazione e, dall'altro, che il rimborso avrebbe dovuto essere limitato al periodo previsto dal termine di diciotto mesi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la domanda per ottenere l'esenzione non è soggetta a un termine decadenziale, poiché l'esenzione costituisce un diritto soggettivo previsto direttamente dalla legge ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale. Pertanto, una volta presentata la domanda, il contribuente ha diritto all'esenzione per l'intero decennio previsto dalla normativa, anche per periodi anteriori alla domanda. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, distinguendo il diritto originario all'agevolazione dal successivo diritto al rimborso delle somme versate nelle more del riconoscimento dell'esenzione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.125,00, oltre Euro 200 per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105
Esenzione parziale del 65% dall'IRPEG per il periodo previsto dalla legge.
L'agevolazione costituisce un diritto soggettivo previsto ex lege e, dopo la presentazione della relativa domanda, opera per l'intero decennio agevolato.
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101, 102, 104 e 105
La richiesta dell'agevolazione può essere effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi oppure mediante un'apposita istanza autonoma.
D.M. 14 dicembre 1965, artt. 19 e 20
Le modalità procedurali per chiedere l'agevolazione non introducono, secondo l'interpretazione della Corte, un termine decadenziale per la presentazione della domanda.
Codice civile, art. 2946
Il diritto di chiedere l'applicazione dell'esenzione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine previsto per la ripetizione di versamenti non dovuti per ragioni già esistenti al momento del pagamento non si applica al rimborso collegato al riconoscimento successivo di un'agevolazione tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 26
Concorre, insieme alle altre disposizioni richiamate, a disciplinare le esenzioni fiscali considerate dalla sentenza.
Legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 5
Richiamata quale parte del quadro normativo relativo alle esenzioni fiscali per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è configurata dalla legge come un diritto soggettivo e non è previsto espressamente un termine di decadenza, la domanda può essere presentata entro il termine ordinario di prescrizione, non necessariamente entro un termine più breve previsto da disposizioni meramente procedurali.
- La presentazione tardiva della domanda di agevolazione non comporta automaticamente la perdita dei benefici per gli anni precedenti, se la normativa riconosce l'agevolazione per un periodo complessivo determinato e la domanda è comunque tempestiva rispetto alla prescrizione.
- Occorre distinguere tra il diritto sostanziale all'agevolazione, che può sorgere direttamente dalla legge, e il diritto al rimborso delle somme versate in attesa del riconoscimento amministrativo, che può seguire regole diverse.
- I termini brevi per chiedere il rimborso di imposte indebitamente versate non sono automaticamente applicabili quando il pagamento è stato effettuato in via cautelativa durante una controversia sul riconoscimento dell'agevolazione.
- Un precedente giudicato favorevole sul riconoscimento dell'agevolazione può costituire il presupposto per ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate, purché siano rispettati i limiti temporali ordinari e siano dimostrati i versamenti.
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