Cassazione Penale, Sentenza n. 42474/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a una presunta esecuzione in eccesso della pena per 1 anno, 2 mesi e 9 giorni. Il ricorrente era stato condannato con sentenza del 18/07/2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria per il delitto previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con riconoscimento della continuazione anche rispetto a episodi di cessione di stupefacenti commessi nel 2009-2010 e già oggetto di precedente giudizio e scontati. Dall'ordine di esecuzione risultava poi una rideterminazione della pena seguita dal riconoscimento di un periodo di liberazione anticipata di 375 giorni e la scarcerazione del ricorrente il 30/11/2018. Il ricorrente ha lamentato che l'esecuzione di un ordine di carcerazione, originariamente legittimo ma riferito a una pena che risultava estinta o rideterminata successivamente, avrebbe comportato ingiusta detenzione; nella domanda di riparazione non era tuttavia stata allegata la specifica di un errore dell'autorità procedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'indennizzo in quanto la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita derivava da vicende successive alla condanna (riconoscimento della continuazione e concessione di liberazione anticipata) e non da un errore dell'autorità procedente configurabile come violazione di legge. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'indennizzo è escluso quando la mancata corrispondenza è dovuta a vicende connesse all'esecuzione della pena sopravvenute rispetto alla condanna, salvo che sia provato un errore dell'autorità procedente non riconducibile a mera discrezionalità e purché non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74
Norma che disciplina il delitto contestato al ricorrente (illecito sugli stupefacenti). Viene citata come titolo del reato oggetto della condanna.
codice di procedura penale, art.315
Indica il giudice competente per le domande di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello ha agito in tale veste per esaminare l'istanza.
codice di procedura penale, art.314
Norma richiamata nel contesto della giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha pronunce rilevanti sull'illegittimità di talune disposizioni in materia di custodia cautelare e riparazione, ma la Corte di legittimità distingue i casi di errore dell'autorità procedente da quelli dovuti a vicende sopravvenute all'esecuzione della pena.
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione).
codice di procedura penale, art.125
Norma richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e ai motivi di ricorso; usata dal ricorrente nella formulazione del motivo di cassazione.
Massime di principio
- L'indennizzo per ingiusta detenzione non è automaticamente dovuto quando la discrepanza tra detenzione e pena deriva da vicende sopravvenute alla condanna (es. riconoscimento della continuazione, benefici penitenziari); in tali casi l'indennizzo è escluso salvo che sia provato un errore dell'autorità procedente non riconducibile a mera discrezionalità.
- Per essere riconosciuta la riparazione quando l'ingiusta detenzione deriva da eventi successivi alla sentenza occorre che il ricorrente allegi e dimostri specificamente un errore dell'autorità procedente, inteso come violazione di legge o ordine di esecuzione erroneo, e non un esercizio legittimo di poteri discrezionali da parte del giudice.
- Il comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso alla situazione impeditiva dell'indennizzo esclude il diritto alla riparazione.
- Decisioni discrezionali del giudice dell'esecuzione, come il riconoscimento della continuazione o l'unificazione quoad poenam, non costituiscono di per sé errore risarcibile; bisogna investigare se vi sono state violazioni di legge nella loro adozione o nell'esecuzione degli atti.
- Nel proporre istanza di riparazione conviene documentare con precisione la sequenza degli atti esecutivi, indicare ritardi o errori formali nell'ordine di esecuzione e specificare quale norma sarebbe stata violata dall'autorità procedente, poiché l'onere probatorio grava sul richiedente.
- In casi analoghi è utile valutare subito, prima della domanda di riparazione, se vi siano elementi di illegittimità formale dell'ordine di esecuzione o dell'atto che ha determinato l'espiazione in eccesso, e acquisire documentazione sulle decisioni che hanno modificato la pena (es. provvedimenti di rideterminazione, decreti di liberazione anticipata).
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