Cassazione Penale, Sentenza n. 24937/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Rieti del 15/11/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava: (i) la motivazione in relazione all'art. 275, comma 2‑bis c.p.p., sostenendo che la modesta quantità (24,68 g eroina e 2,59 g hashish) rientrasse nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) e quindi escludesse la custodia cautelare; (ii) la mancata valutazione o motivazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275, comma 3‑bis c.p.p., avendo prodotto dichiarazione di disponibilità del domicilio e dati sul soggetto ospitante, nonché l'eventuale utilizzo del braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una valutazione adeguata e globale degli elementi indicati dall'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990: non solo la quantità delle sostanze, ma anche la presenza di bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, ingente somma in contanti (3.635 euro), strumenti per il taglio, il comportamento (non apertura alla polizia e necessità di forzare la serratura) e i precedenti per reati analoghi, elementi tutti compatibili con attività di spaccio «professionale». Pertanto non poteva riconoscersi il fatto di lieve entità. Sulla seconda doglianza la Corte ha ritenuto il motivo generico e insufficiente a confutare la valutazione del Tribunale secondo cui il domicilio indicato era strutturalmente inadeguato, anche perché la coabitazione con il coindagato/codetentore e l'attività svolta in ambito domestico aggravavano il rischio di reiterazione; l'uso del braccialetto elettronico non soddisferebbe la specifica esigenza cautelare di impedire la reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama che per valutare la circostanza attenuante del fatto di lieve entità (comma 5) occorre una valutazione globale e complessiva di tutti gli elementi indicati (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità delle sostanze). La sola quantità non è dirimente.
art. 275, cod. proc. pen.
La norma limita l'applicazione della custodia cautelare quando è prevedibile l'applicazione di una pena di limitata entità e non sussistono esigenze cautelari; la Corte però rileva che la previsione va valutata unitamente agli altri elementi fattuali e alla pericolosità accertata.
art. 275, cod. proc. pen.
Impone la considerazione di misure alternative (es. arresti domiciliari) e l'idoneità del domicilio; la Corte richiede allegazioni e documentazione specifiche per confutare la valutazione di inadeguatezza del domicilio operata dal giudice del riesame.
art. 275‑bis, cod. proc. pen.
Norma sugli strumenti di controllo elettronico; la Corte afferma che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari presuppone implicitamente l'impossibilità di ricorrere efficacemente agli strumenti di controllo a distanza per evitare la reiterazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la norma e dispone il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio che l'onere delle spese può essere posto anche se non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione la utilizza per giustificare la condanna alle spese nonostante l'assenza di colpa rilevante.
Massime di principio
- La valutazione della «lieve entità» ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è complessiva: quantità e qualità della sostanza sono elementi importanti ma vanno bilanciati con modalità, mezzi, circostanze, strumenti per il confezionamento e capitali rinvenuti; dunque anche piccole quantità possono integrare spaccio professionale se accompagnate da altri indici.
- Per ottenere l'esclusione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. è necessario dimostrare non solo l'astratta lievità della pena, ma l'assenza di esigenze cautelari concrete (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fughe): occorrono allegazioni e prove specifiche.
- La richiesta di arresti domiciliari (art. 275, comma 3‑bis) richiede documentazione precisa sull'idoneità del domicilio e, se rilevante, sulla non coabitazione con soggetti che possano favorire la reiterazione; mere dichiarazioni generiche o assenza di planimetrie possono essere ritenute insufficienti.
- La presenza di strumenti tipici dell'attività di spaccio (bilancino, confezionamento, ingenti contanti, strumenti per il taglio) e il comportamento ostile alle forze dell'ordine (non apertura, necessità di forzare l'accesso) aggravano la valutazione di pericolosità e rendono meno probabile il riconoscimento di misure alternative.
- La proposta di controllo elettronico (braccialetto) non è automaticamente alternativa utile se l'esigenza cautelare predominante è evitare la reiterazione di reati che avvengono prevalentemente in ambito domestico; il giudice può ritenere che il controllo elettronico non risolva il rischio concreto di prosecuzione dell'attività delittuosa.
- In cassazione l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile se i motivi sono generici o non riportano allegazioni probatorie idonee a confutare la valutazione fattuale del giudice del merito: è necessario articolare censure precise e documentate.
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