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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento n. 0288059 adottato dalla Questura di Milano in data 11.8.2021 e notificato in data 22.7.2022 ed il provvedimento Cat. A12/2022/dmn/Imm. N. 20 adottato dalla Questura di Parma in data 9.7.2022 e notificato in data 22.7.2022 e tutti i provvedimenti collegati anche non conosciuti dalle parti ricorrenti.

Giustizia amministrativa202203071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia irrituale, in quanto non notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, potesse comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dell'art. 35 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Milano e provvedimento della Questura di Parma, notificati il 22 luglio 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento adottato dalla Questura di Milano e un provvedimento adottato dalla Questura di Parma, oltre agli atti collegati. Nel corso del giudizio ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia non rispettava il termine di notifica di almeno dieci giorni prima dell'udienza e pertanto non è stata qualificata come rinuncia rituale agli atti del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    dichiarazione di rinuncia al ricorso

    La rinuncia agli atti deve rispettare le modalità previste dalla disposizione; nel caso concreto la dichiarazione è stata considerata irrituale per il mancato rispetto del termine di notifica.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia irrituale può essere valutata, in presenza dei presupposti, come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non conforme alle modalità formali previste dall'art. 84 c.p.a., inclusa la mancata notifica almeno dieci giorni prima dell'udienza, non produce necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Quando la rinuncia irrituale manifesta in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a., anziché definire il giudizio per rinuncia rituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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