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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5546/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pacillo impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati indicati nei capi a) e b) (art. 337 c.p.; artt. 582, 585 in relazione all'art. 61 n.2 c.p.). I motivi principali del ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver consentito all'imputato di presenziare all'udienza di discussione (legittimo impedimento per essere sottoposto ad arresti domiciliari e mancata traduzione); 2) errore nella valutazione della recidiva e conseguente conteggio dei termini di prescrizione (sosteneva che la recidiva non era stata considerata in primo grado e quindi i termini di prescrizione si erano già compiuti); 3) vizio di motivazione sulle discrepanze tra le versioni dei poliziotti e l'inverosimiglianza dei testi in relazione alle lesioni; 4) errori nella determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione ai primi due motivi ritenendoli fondati. Quanto al primo motivo, ha richiamato la massima provvisoria S.O. del 30/09/2021 secondo la quale lo stato di detenzione agli arresti domiciliari, se noto o documentato al giudice, integra un legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato; quindi era illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio. Quanto al secondo motivo, è stato affermato il principio secondo cui la mera valorizzazione dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; pertanto la recidiva non poteva essere conteggiata per prolungare i termini di prescrizione. Tenuto conto delle date di commissione (2/7/2013) e dei periodi di sospensione, la Corte ha ritenuto che i reati si fossero estinti per prescrizione. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti. Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    Norme procedurali richiamate come quadro normativo emergenziale (contesto dell'udienza). Non incidono direttamente sulla decisione di merito qui, ma inquadrano la gestione delle udienze in periodo COVID.

  • art. 337 cod. pen.

    capo a) (art.337 cod. pen.)

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nel capo a); la sentenza ha confermato responsabilità per i reati indicati prima di essere annullata per prescrizione.

  • artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen.

    capo b) (artt.582, 585 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen.)

    Norme sostanziali relative alle lesioni personali e alle circostanze aggravanti/concorrenti; contestazione che ha portato alla condanna poi assorbita dall'annullamento per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Non ricorrendo condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., deve essere disposto l'annullamento senza rinvio

    Regola che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando i reati risultano estinti per prescrizione e mancano condizioni per rimettere la causa ad altro giudice.

  • Sez. U, sentenza n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Sez. U n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; la recidiva deve essere effettivamente e formalmente riconosciuta per influire sui termini di prescrizione.

  • Massima provvisoria S.O. 30/09/2021

    orientamento espresso da S.O del 30/09/2021 noto attraverso la massima provvisoria

    Principio secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata al giudice, costituisce legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione.

Massime di principio

  • La condizione di detenzione dell'imputato (anche agli arresti domiciliari), se nota o documentata al giudice, configura un legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione: il mancato rinvio può determinare vizio rilevante e annullamento.
  • Perché la recidiva incida sul calcolo della prescrizione è necessario il suo concreto e formale riconoscimento: la semplice utilizzazione dei precedenti per negare attenuanti non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini prescrizionali.
  • Nel valutare l'eventuale estinzione per prescrizione occorre computare con precisione le date di commissione, i periodi di sospensione e le eventuali interruzioni: se dai calcoli emerge l'estinzione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Questioni relative a presenza/assenza dell'imputato in udienza e alla legittimità del rinvio vanno tempestivamente documentate e annotate nel verbale per preservare i diritti di difesa e evitare vizi procedurali.
  • Quando l'impugnazione solleva più motivi, se i primi (assorbenti) determinano l'accoglimento per vizi procedurali o estinzione del reato per prescrizione, i restanti motivi possono essere assorbiti senza esame di merito.

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