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Sentenza

Sentenza n. 3908/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento: - della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022; - della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 - del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché: - per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché: - per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o 116 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202301315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e di quantificazione del relativo payback a carico dell’impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale di quantificazione del proprio obbligo di ripiano, gli atti delle aziende sanitarie regionali, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, nonché gli ulteriori atti presupposti e collegati. Ha dedotto censure concernenti sia l’illegittimità costituzionale delle norme primarie che disciplinano il meccanismo del payback sui dispositivi medici, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, alla CEDU e al diritto dell’Unione europea, sia vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la domanda di accesso. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando il venir meno dell’interesse attuale alla decisione. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un integrale soddisfacimento dell’interesse per effetto dell’operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende inutile la decisione oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    La disposizione consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi richiesti; il versamento rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati e determina il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato con riguardo ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi e agli effetti dell’eventuale mancato versamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la celebrazione da remoto della camera di consiglio nella quale è stato discusso il ricorso.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiva il fondamento della domanda di accesso agli atti, rimasta assorbita per l’improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato indicato dalla ricorrente quale base per l’ordine di esibizione della documentazione non rilasciata; la domanda non è stata esaminata.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato indicato dalla ricorrente quale rito per la tutela del diritto di accesso; la relativa domanda è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è un integrale soddisfacimento dell’interesse per effetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; quando, invece, il fatto sopravvenuto rende soltanto inutile la decisione o la parte dichiara di non avere più interesse, l’esito corretto è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il pagamento dell’importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta per estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 fa venir meno l’interesse attuale all’annullamento degli atti regionali di quantificazione dell’obbligazione, rendendo improcedibile il ricorso senza necessità di esaminare le censure di merito.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimità costituzionale, le richieste di rinvio pregiudiziale e le ulteriori domande connesse non devono essere esaminate, in quanto prive di incidenza sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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