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Sentenza

Sentenza n. 5603/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA alla sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, R.G. N. 22057/2024 N. 3391/2025 PUBBLICATA IL 02/05/2025

Giustizia amministrativa202600862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, pubblicata il 2 maggio 2025 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro per la formazione e l'aggiornamento docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, nonostante la notificazione all'amministrazione l'8 maggio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ha accertato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni e ha rilevato che l'amministrazione non aveva provato l'adempimento. Ha ordinato l'esecuzione integrale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine di due anni previsto dal titolo per fruire del beneficio può essere decorso, ha precisato che l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo imputabile all'inerzia amministrativa non può pregiudicare il creditore. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato, in caso di inadempimento, di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione e al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo. Spese a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo soddisfa, nel caso, il presupposto temporale per procedere nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato e depositato in data 6.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 5 anni scolastici (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024), per un totale di € 2.500,00.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuale di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto per i cinque anni scolastici indicati nel titolo.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, l'amministrazione è tenuta a dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice ordina l'esecuzione integrale entro il termine assegnato.
  • Quando il ritardo nell'esecuzione imputabile all'amministrazione rende impossibile fruire entro il termine fissato dal giudice del beneficio riconosciuto, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, e non può avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria può essere incaricato di predisporre gli stanziamenti e compiere tutte le fasi della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l'inottemperanza al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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