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Sentenza

Sentenza n. 3596/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del Comune di Cicciano di aggiudicazione n. 679 del 26.8.2025, pubblicata in data 1.9.2025, del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Cicciano – CIG B5BC4E65A3 in favore della società Caribù Catering s.r.l.; 2) del provvedimento della CUC Agenzia Area Nolana di aggiudicazione n. 376 del 5.8.2025 del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Cicciano – CIG B5BC4E65A3 in favore della società Caribù Catering s.r.l.; 3) ove e per quanto lesivo dell’avviso di avvenuta aggiudicazione dell’appalto pubblicato sul sito della CUC in data 5.8.2025; 4) ove e per quanto lesivi dei verbali di gara e della lex specialis ove interpretabile in senso non escludente della CARIBU’ (cfr. in particolare art.6.3 e 18 del disciplinare); 5) ove e per quanto lesivo del provvedimento di nomina della commissione di gara, di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi laddove lesivi; nonché per la declaratoria di nullità dell'aggiudicazione e di inefficacia del contratto ai fini del subentro nel servizio della società SIRIO per l'intera durata del contratto originariamente prevista. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 22/09/2025: 1. dell’art. 6.3, lett. a) del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio precisato infra, laddove ha previsto quale requisito di capacità l’“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 1 servizio analoghi a quello della ristorazione scolastica di importo minimo pari a € 280.000,00”; 2. del punto 1.3 dell’art. 18 (recante la tabella di valutazione dell’offerta tecnica) del medesimo disciplinare nella parte in cui ha previsto che il centro di cottura alternativo offerto dovesse essere “… con regolare DIA sanitaria intestata alla ditta offerente”; 3. dei verbali di gara n. 1 del 31 marzo 2025, n. 2 del 10 aprile 2025, n. 3 del 3 giugno 2025, n. 4 del 9 giugno 2025, nella parte in cui è stata valutata ed ammessa l’offerta formulata dalla SIRIO s.r.l. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARIBÙ Catering s.r.l. il 1/01/2026: - della disposizione n. 536 del 3 dicembre 2025, a firma del Responsabile della CUC-Agenzia Area Nolana, comunicata in pari data, con cui, in accoglimento dell’istanza della ricorrente principale, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della SIRIO s.r.l. del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Cicciano, CIG: B5BC4E65A3 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 27/01/2026: - della determina n. 369 del 29 dicembre 2025, adottata dal Comune di Cicciano, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della SIRIO s.r.l. del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Cicciano, CIG: B5BC4E65A3;

Giustizia amministrativa202504534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazioni del servizio di refezione scolastica del Comune di Cicciano inizialmente disposte in favore di Caribù Catering S.r.l. e successivamente, a seguito della riformulazione della graduatoria, in favore di Sirio S.r.l., nonché gli atti di gara e le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’anomalia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Sirio ha impugnato l’aggiudicazione originaria in favore di Caribù deducendo: la nullità del contratto di avvalimento per genericità nell’individuazione di mezzi, risorse e personale e per mancata specificazione del servizio produttivo del fatturato richiesto; l’omessa dichiarazione di un’annotazione nel casellario ANAC da parte dell’ausiliaria; la violazione della disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili; l’illegittima attribuzione a Caribù del punteggio massimo per il centro di cottura alternativo. Dopo la riformulazione della graduatoria, Caribù ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti contestando, tra l’altro, la legittimità del requisito di capacità tecnico-professionale fondato sull’esecuzione di un unico servizio di refezione scolastica da almeno 280.000 euro, la clausola relativa alla DIA sanitaria intestata all’offerente, l’ammissione e il punteggio attribuito a Sirio, la mancata esclusione di quest’ultima per la posizione nella white list, la verifica dell’anomalia, la competenza del RUP, la mancata valutazione delle controdeduzioni e la mancata formale revoca dell’aggiudicazione originaria. Il TAR ha esaminato prioritariamente le censure di Caribù, ritenendo tardive quelle dirette contro clausole della lex specialis; ha poi scrutinato le contestazioni relative alla nuova aggiudicazione e all’offerta di Sirio, soffermandosi in particolare sulla documentazione relativa ai fornitori dei prodotti di qualità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al ricorso introduttivo di Sirio, poiché la stazione appaltante aveva riformulato la graduatoria attribuendole l’aggiudicazione, ma ha escluso che ciò facesse venir meno l’interesse di Caribù all’esame del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, permanendo l’interesse alla rinnovazione della gara o alla diversa attribuzione dell’aggiudicazione. Le censure di Caribù contro gli artt. 6.3 e 18.1.3 del disciplinare sono state dichiarate irricevibili perché riguardavano clausole immediatamente lesive, da impugnare tempestivamente. Sono state respinte le doglianze sulla mancata formale revoca dell’aggiudicazione originaria, ritenuta implicitamente superata dalla nuova aggiudicazione; sul contraddittorio procedimentale, poiché l’amministrazione aveva applicato il testo della lex specialis e le contestazioni sul punteggio sono state esaminate in giudizio; sulla competenza del RUP, poiché la CUC aveva fatto propria la nomina e non esisteva una norma che impedisse la designazione di un dipendente del Comune beneficiario; sulla white list, poiché la contestazione della clausola del disciplinare era tardiva e la stazione appaltante era vincolata alle proprie prescrizioni; sulla verifica di anomalia, ritenuta effettivamente svolta e adeguatamente motivata per relationem mediante rinvio alle giustificazioni dell’offerente. È stata inoltre esclusa l’anomalia dell’offerta, essendo sufficiente anche un utile ridotto, purché non nullo. È stata respinta la censura relativa al centro di cottura alternativo, poiché Sirio aveva documentato la disponibilità del centro e i relativi titoli sanitari. È stata invece accolta la censura sul punteggio attribuito a Sirio per la qualità degli alimenti: due dichiarazioni di impegno o disponibilità dei fornitori non indicavano né in modo sufficientemente determinato i prodotti né la durata dell’impegno, sicché non dimostravano la copertura dell’intero periodo contrattuale richiesta dal disciplinare. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione e gli atti consequenziali limitatamente alla necessità di una nuova valutazione del punteggio dell’offerta tecnica di Sirio. I primi tre motivi del ricorso principale di Sirio sono stati ritenuti infondati: l’avvalimento era sufficientemente specifico, l’omissione relativa all’annotazione ANAC risaliva al 2018 e non integrava falsa dichiarazione rilevante, e Caribù non era soggetta agli obblighi della legge n. 68/1999. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Il contratto di avvalimento deve indicare le risorse e i mezzi messi a disposizione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato mediante l’indicazione del fatturato specifico, del responsabile amministrativo e della disponibilità del centro cottura alternativo.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Il fatturato specifico è qualificato come requisito di capacità tecnico-professionale, volto a dimostrare l’idoneità tecnica e organizzativa dell’operatore, non la sua mera solidità economica.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La CUC ha legittimamente individuato il RUP, anche facendo propria la designazione del dipendente del Comune beneficiario; il testo non preclude tale possibilità.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    L’annotazione ANAC risalente al 2018, antecedente al triennio rilevante, non imponeva l’esclusione né rendeva falsa la dichiarazione omessa.

  • art. 68 l. 68/1999

    L’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili non gravava su Caribù, non risultando superata la soglia occupazionale rilevante alla data di partecipazione.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    La disposizione non consente di introdurre tardivamente, mediante ricorso incidentale, una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere quando la lesione derivava immediatamente dalla lex specialis.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che impongono requisiti di partecipazione immediatamente escludenti o manifestamente sproporzionati devono essere impugnate tempestivamente; la loro contestazione successiva mediante ricorso incidentale è irricevibile.
  • Nelle controversie sugli appalti, la sopravvenuta aggiudicazione in favore del ricorrente principale non elimina l’interesse della controinteressata all’esame del ricorso incidentale, poiché può permanere un interesse strumentale alla rinnovazione della gara o alla diversa attribuzione dell’aggiudicazione.
  • Il fatturato specifico richiesto per precedenti servizi analoghi costituisce requisito di capacità tecnico-professionale quando è utilizzato per comprovare l’esperienza e l’idoneità tecnica e organizzativa dell’operatore; l’avvalimento di tale requisito deve indicare concretamente le risorse messe a disposizione, ma non richiede formule sacramentali se dal contratto e dagli allegati risultano individuabili le prestazioni e le risorse promesse.
  • Il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta può essere motivato per relationem mediante rinvio alle giustificazioni dell’offerente; una motivazione analitica è necessaria soprattutto quando l’amministrazione ritenga tali giustificazioni non attendibili. Non esiste una soglia minima astratta di utile al di sotto della quale l’offerta sia automaticamente anomala, salvo il caso di margine nullo.
  • Quando la lex specialis richiede contratti o accordi di fornitura idonei a coprire l’intera durata dell’appalto, la documentazione dell’offerta deve consentire di verificare l’attualità dell’impegno, la sua durata e l’oggetto dei prodotti; dichiarazioni prive di tali elementi non giustificano l’attribuzione di un punteggio elevato.
  • Il provvedimento di nuova aggiudicazione può implicare il superamento o la revoca dell’aggiudicazione precedente, senza necessità di un autonomo provvedimento formale, quando il contenuto sostanziale dell’atto successivo renda univoca la volontà amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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