Cassazione Penale, Ordinanza n. 35327/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in forma di lieve entità. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa del fatto. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo contestava la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati o aspecifici e il terzo aspecifico, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo logico e coerente, valorizzando le numerose precedenti condanne in materia di stupefacenti, incompatibili con la natura occasionale del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse solo a una rivalutazione del fatto e delle prove, già compiuta dai giudici di merito con motivazione lineare; che il secondo motivo non si confrontasse con la ragione posta dalla Corte territoriale a base del diniego delle attenuanti generiche, cioè l'assenza di elementi positivi e la condotta negativa dell'imputato; e che il terzo motivo fosse aspecifico, perché la recidiva era stata correttamente mantenuta alla luce dei numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti per la quale l'imputato era stato condannato in appello
art. 99 c.p.
la recidiva può essere mantenuta quando i precedenti specifici rendono il fatto non occasionale e rivelano un consolidato modus vivendi
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi positivi a favore dell'imputato e il comportamento complessivo è negativo
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, chieda in realtà una nuova e alternativa valutazione del fatto e delle prove già esaminate in modo logico dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure generiche senza misurarsi con le argomentazioni decisive poste a base della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorso indica specificamente elementi favorevoli trascurati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva.
- La recidiva può essere correttamente applicata o mantenuta quando precedenti specifici e ripetuti mostrano che il fatto non è episodico ma si inserisce in una condotta criminosa stabile, incompatibile con la natura occasionale dell'episodio contestato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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