Sentenza n. 1970/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni rispetto a tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'Amministrazione aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venire meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche se non coincide ancora con l'adozione del provvedimento finale.
- La fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e soddisfa la pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio, quando tale attivazione costituisce l'oggetto della domanda giudiziale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, avuto riguardo al tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso e al comportamento collaborativo dell'Amministrazione, non emerga un ritardo significativamente ingiustificato; resta comunque possibile porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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