Cassazione Civile, Ordinanza n. 36109/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un creditore nei confronti di una terza persona, assumendo che costei avesse cooperato alla fraudolenta dismissione del patrimonio immobiliare di una società debitrice, così pregiudicando la garanzia patrimoniale del credito. La cooperazione sarebbe consistita nell’acquisto di un immobile della società e nella successiva rivendita a terzi a breve distanza di tempo. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello, in riforma, l’ha rigettata ritenendo non provata né la consapevolezza della terza acquirente dell’esistenza del debito verso il creditore, né la sua volontà di cooperare alla dispersione della garanzia patrimoniale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1219 c.c. per avere escluso l’interruzione della prescrizione del credito risarcitorio tramite una missiva del 8 aprile 2013; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. per avere negato la prova per presunzioni della consapevolezza e volontà della resistente di partecipare al disegno fraudolento; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse invertito l’onere della prova e mal valutato gli elementi probatori; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di capitoli di prova diretti a dimostrare la conoscenza e partecipazione della resistente al disegno fraudolento; 5) violazione dell’art. 2043 c.c., assumendo che la responsabilità risarcitoria potesse fondarsi anche sulla sola colpa e non soltanto sul dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza, poiché comunque assorbito dall’infondatezza delle altre censure. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente evocando violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sull’omessa pronuncia celava una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e non indicava il carattere decisivo delle prove non ammesse. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la condotta dedotta richiede, secondo la Corte, la concreta e comprovata partecipazione soggettiva al disegno fraudolento del debitore principale; la sola colpa non è sufficiente, perché il profilo causale decisivo resta la condotta fraudolenta del debitore principale. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e il richiamo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1219 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’interruzione della prescrizione tramite diffida o messa in mora; la Corte non esamina nel merito la questione perché ritenuta irrilevante rispetto all’esito delle altre censure
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto e della valutazione delle presunzioni, riservata al giudice di merito
art. 2697 c.c.
invocato per lamentare un’asserita inversione dell’onere della prova; la Corte ritiene che la censura sia inammissibile perché, in concreto, la decisione d’appello ha comunque escluso la prova dei presupposti dell’illecito
artt. 115 e 116 c.p.c.
la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disapplica la regola del contraddittorio; la violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede l’erronea attribuzione di un diverso valore legale alla prova o il mancato rispetto del prudente apprezzamento, non la mera critica alla valutazione delle prove
art. 360 n. 3 c.p.c.
la Corte distingue la falsa applicazione di legge dalla censura sulla ricostruzione del fatto, che non è veicolabile come violazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
la nullità per omessa pronuncia non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito istruttorio
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per escludere che le doglianze del ricorrente integrassero un vizio motivazionale nei rigorosi limiti oggi consentiti
art. 2043 c.c.
la responsabilità aquiliana per la partecipazione alla fraudolenta dispersione del patrimonio del debitore presuppone un effettivo coefficiente soggettivo doloso, cioè la cosciente e volontaria partecipazione al disegno fraudolento; la mera colpa non basta
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora la regola decisoria del contraddittorio; non ricorre quando il giudice attribuisce diverso peso alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di non usare il prudente apprezzamento; non basta lamentare un cattivo esercizio del potere valutativo.
- La doglianza di omessa pronuncia non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dell’ammissibilità o della rilevanza delle prove richieste.
- Per configurare la responsabilità ex art. 2043 c.c. per partecipazione a una frode altrui è necessario provare una consapevole e volontaria adesione al disegno fraudolento; la semplice colpa non è sufficiente quando la condotta causale decisiva è quella fraudolenta del debitore principale.
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