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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Parma, Sezione 1

per l’annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027684 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.

Giustizia amministrativa202400165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e conseguente iscrizione nel Registro nazionale dei debiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024 relativa al versamento del prelievo esigibile nell'ambito del regime delle quote latte, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusa l'eventuale iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva invece che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.

La decisione

Il TAR non decide il merito dell'impugnazione e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare la situazione della vicenda, riferendo eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando la necessità di ulteriori attività istruttorie. AGEA deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze o circostanze idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti potrà consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, valutando il comportamento processuale ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L'inerzia della parte ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini della decisione e dell'accertamento della permanenza dell'interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti processuali può essere valutata per trarre elementi anche in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice disponga incombenti istruttori finalizzati ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
  • In una controversia risalente, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, indicando eventuali sopravvenienze e l'eventuale necessità di istruttoria, prima di calendarizzare la causa per la decisione.
  • Anche l'amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su fatti o atti sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valorizzata dal giudice quale elemento di prova, ai sensi delle regole processuali sul comportamento delle parti, in ordine alla possibile sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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