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Sentenza

Sentenza n. 1870/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 2.03.2024, da parte della Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di -OMISSIS-, per conto della Questura di -OMISSIS-, recante diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo avente Prot. nr. -OMISSIS-., rilasciata il 18.07.2016; - di ogni atto presupposto e consequenziale, tra cui, ove occorrer possa, del preavviso di diniego del 6.07.2023, notificato il 17.07.2023.

Giustizia amministrativa202401090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare della licenza sin dal 1997, aveva chiesto il rinnovo del porto d'armi. La Questura aveva preannunciato il rigetto richiamando una denuncia per lesioni personali relativa a una colluttazione del 2019. Il ricorrente aveva dedotto, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, che si trattava di un episodio isolato e risalente, maturato in un contesto di conflittualità tra attività commerciali confinanti; aveva inoltre evidenziato di avere a sua volta presentato querela per le lesioni subite, nonché la remissione della querela e l'archiviazione dei procedimenti penali. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione degli artt. 42 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 10-bis l. 241/1990, mancata considerazione dell'apporto partecipativo, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Questura non avesse adeguatamente accertato la sua pericolosità o inaffidabilità, non avesse valutato la personalità complessiva, la dinamica dell'episodio, l'assenza di uso di armi, l'unicità e risalenza del fatto, la reciproca conflittualità e gli esiti dei procedimenti penali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i provvedimenti in materia di armi perseguano finalità preventive e cautelari e non sanzionatorie: per negare il rinnovo non occorre un abuso accertato dell'arma, una condanna penale o una misura di sicurezza, essendo sufficiente un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso, fondato anche su indizi o segni di inaffidabilità. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di portare armi. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, abnormità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la Questura aveva svolto un'istruttoria ritenuta adeguata, acquisendo e valorizzando l'ordinanza di archiviazione del G.I.P., dalla quale emergevano ricostruzioni contrapposte della colluttazione, riscontri oggettivi circa le lesioni e dichiarazioni di due testimoni che confermavano lo scontro fisico. Da tali elementi l'Amministrazione aveva legittimamente desunto una condotta violenta e un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del ricorrente. La remissione della querela, l'archiviazione e l'assenza di condanna penale non sono state ritenute decisive, poiché l'Amministrazione può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti e la personalità dell'interessato, in funzione preventiva e secondo finalità diverse da quelle repressive del processo penale. Le censure di difetto di istruttoria, motivazione ed eccesso di potere sono state quindi respinte. Le spese di lite sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Il diniego della licenza di porto d'armi può fondarsi su una valutazione prognostica dell'affidabilità del richiedente e sull'assenza di rischio di abuso, nell'esercizio di un ampio potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 42 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La licenza di porto d'armi presuppone l'accertamento di requisiti di affidabilità e di una condotta tale da escludere il pericolo di abuso.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Il divieto di detenzione di armi ha finalità preventive e può essere adottato senza la necessità di un abuso concreto e accertato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non impedisce il diniego quando le osservazioni dell'interessato siano state esaminate e l'Amministrazione disponga comunque di elementi sufficienti per formulare un giudizio negativo di affidabilità.

  • art. 699 c.p.

    La disciplina in materia di porto d'armi si colloca nel quadro del generale divieto di portare armi, rispetto al quale l'autorizzazione costituisce un'eccezione.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La detenzione e il porto di armi da parte dei privati sono soggetti a un generale divieto, derogabile soltanto in presenza dei requisiti e delle ragioni richiesti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi può essere legittimamente adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità e di rischio di abuso, senza che sia necessario accertare un concreto abuso dell'arma, una condanna penale o l'applicazione di una misura di sicurezza.
  • Il giudizio sull'affidabilità del titolare o richiedente un porto d'armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è distinto dal giudizio penale di responsabilità e dal giudizio di pericolosità sociale.
  • L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi indicativi del rischio di abuso delle armi; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, abnormità o travisamento dei fatti.
  • La remissione della querela, l'archiviazione del procedimento penale o l'assenza di condanna non impediscono all'Amministrazione di valutare autonomamente la dimensione storica e obiettiva dei fatti ai fini del giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio o il rinnovo del porto d'armi.
  • Un episodio di conflittualità sfociato in una colluttazione e in lesioni personali può costituire, anche se isolato e non accompagnato dall'uso di armi, elemento sufficiente a fondare un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente, quando sia sostenuto da un'istruttoria adeguata e da riscontri oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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