Cassazione Penale, Ordinanza n. 17564/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza degli estremi del reato, sostenendo che la condotta posta in essere non sarebbe stata idonea a opporsi all'azione dei pubblici ufficiali; la censura si fondava, secondo la Corte, su una ricostruzione solo parziale dei fatti, non idonea a scalfire la valutazione dei giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività della pena irrogata, lamentando una inadeguata considerazione delle sue deduzioni difensive; anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una diversa lettura del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo motivo sulla pena fosse manifestamente infondato per la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice invocata per qualificare la condotta contestata come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte rileva che gli estremi del reato risultano integrati secondo la ricostruzione dei giudici di merito
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del fatto o delle prove quando la censura si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- La contestazione della sussistenza del reato è inammissibile se si fonda su una ricostruzione parziale dei fatti e non mette seriamente in crisi l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'entità della pena è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita dalla legge in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17546/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17551/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17552/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17555/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17556/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →