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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9423/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato aggravato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando la prevalenza di dichiarazioni di un collaboratore (Vincenzo CRISTIANO) ritenute generiche e prive di riscontri esterni individualizzanti, l'erronea valutazione delle intercettazioni e l'assenza di precedenti o provvedimenti a suo carico; chiedeva inoltre la mancata valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) e l'adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione analitica e logica circa la credibilità e l'attendibilità del collaboratore, nonché i riscontri esterni tratti dal compendio intercettivo (messaggi, nomina di difensore, rapporti economici, disponibilità di armi, interventi per recupero autovettura). La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità su valutazioni di merito e l'insussistenza di una manifesta illogicità della motivazione; ha dunque confermato la legittimità della misura cautelare, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonché agli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, ai fini della gravità indiziaria per misure cautelari, sia sufficiente dimostrare un contributo apprezzabile e concreto dell'indagato alla vita e alla struttura del sodalizio, anche attraverso elementi indiziari composti (dichiarazioni di collaboratore + riscontri intercettivi).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità ex art. 606 è ammesso solo per verificare vizi di diritto o manifeste illogicitá della motivazione, non per rinnovare la valutazione del merito o ricostruire i fatti.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle presunzioni e del giudizio indiziario nella fase cautelare; la Corte ha richiamato che le presunzioni e gli indizi possono operare se supportati da dati indicativi e riscontri, e che il giudice del merito valuta la congruità degli elementi complessivi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma procedurale collegata alla prova e alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni; dalla decisione emerge che la Corte ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore valutabili nell'insieme del compendio probatorio una volta individuati riscontri esterni.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione agli elementi probatori e alla decisione; la sentenza mostra che il Collegio del riesame ha motivato la sua valutazione entro i canoni richiesti dall'ordinamento, esaminando coerenza e riscontri delle dichiarazioni testimoniali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'oggetto di impugnazione in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalle disposizioni sulle impugnazioni.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione, cui la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti richiesti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti o rivalutare il peso degli indizi: il controllo è limitato alla verifica di vizi di diritto e di manifeste illogicitá della motivazione.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono determinare gravità indiziaria se il giudice individua riscontri esterni e una coerenza cronologica e contenutistica sufficienti a corroborarne il racconto.
  • Il compendio intercettivo, i rapporti economici e comportamenti riconducibili all'indagato possono costituire riscontri individualizzanti anche se non esistono precedenti o condanne specifiche a suo carico.
  • Per impugnare con successo misure cautelari occorre dimostrare una manifesta illogicitá o violazione di norme, non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti; le censure vaghe o apodittiche sono inammissibili.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; la difesa deve specificare concretamente quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente per superare le presunzioni cautelari.

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