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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 495/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Velletri che aveva disposto gli arresti domiciliari per quattro reati connessi all'approvvigionamento e alla gestione illecita di gasolio: importazione con evasione di imposte (frode fiscale per oltre 5 milioni), ricettazione di carburante sottratto dai serbatoi dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, sottrazione al pagamento delle imposte sui carburanti e manomissione del misuratore volumetrico della colonnina di servizio. Due motivi principali: (1) errore di diritto e travisamento della prova (violazione degli artt. 273 c.p.p. e 648 c.p.) per mancata e specifica valutazione della posizione individuale, confusione con altri indagati, insufficienza delle intercettazioni a configurare gravi indizi e inesistenza del reato presupposto per la ricettazione; (2) erronea applicazione delle norme cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), per difetto del requisito di attualità del pericolo di reiterazione e per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Roma contenesse motivazione puntuale e specifica anche rispetto alla posizione di D'Aniello, e che le doglianze proposte fossero in larga parte ricostruzioni fattuali o interpretazioni alternative delle intercettazioni, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo il caso di travisamento della prova decisivo e incontestabile, circostanza non riscontrata. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha confermato la logica prognosi del Tribunale circa la persistenza di modalità illecite di approvvigionamento dal 2019 al 2023, sufficiente a giustificare il rischio di reiterazione, e ha rilevato altresì che il G.I.P. aveva poi sostituito la misura con l'obbligo di dimora, riducendo l'interesse dell'imputato. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 nella cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che non vi fosse travisamento della prova idoneo a far intervenire la Cassazione sulla valutazione delle intercettazioni

  • art. 648 c.p.

    Norma penale richiamata dal ricorrente (presumibilmente in riferimento a ricettazione o reati connessi); la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di diritto collegata a questa norma rispetto alla motivazione cautelare impugnata

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari richiamata nel secondo motivo; la Corte ha confermato che tali esigenze possono essere valutate prospetticamente e non richiedono la prova di occasioni immediate di reiterazione

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sui presupposti della misura cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la attualità del pericolo di reiterazione e la proporzionalità della misura

  • art. 581 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla Corte come parametro di riferimento per il requisito di specificità richiesto nei ricorsi; la genericità del ricorso ha determinato l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda per impugnazioni inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 nella cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 176/2020 e art. 94 comma 2 D.Lgs. 150/2022 modificato dal D.L. 22/6/2023 n.75 conv. L.112/2023

    Richiami normativa sul procedimento scritto in Cassazione (trattazione scritta) adottato in mancanza di richiesta di discussione orale; utilizzata per le modalità processuali del procedimento

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove e delle intercettazioni operata dal giudice di merito: può intervenire solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità o travisamento della prova decisivo e incontestabile.
  • I ricorsi per impugnare misure cautelari devono essere specifici nella esposizione delle censure (requisito di specificità estrinseca); la genericità conduce all'inammissibilità.
  • La sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto; non è necessario provare occasioni immediate di recidiva.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Un ricorso inammissibile per colpa può comportare condanna alle spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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