Sentenza n. 1123/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 9636 del 21 agosto 2025, avente ad oggetto: “Riscontro vs. nota prot. IACP n. 9601 del 19.08.2025 in rif.to procedimento di recupero alloggio IACP sito a Mistretta via Largo Martoglio Pal. B int. 1 Ass. Lipari Paolo (deceduto). Occ. Lipari Vincenzo”; - del decreto di rilascio prot. n. 9121 del 4 agosto 2025, notificato il giorno 7 successivo; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o connesso, ancorché non conosciuto, e, in particolare, delle note prot. n. 14273/2024 e n. 4618/2025 di rigetto delle istanze di regolarizzazione del rapporto locativo per subentro e sanatoria; per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dallo IACP di Messina sull’istanza del 30 giugno 2020; per la condanna dello IACP di Messina ad adottare ogni opportuno provvedimento o comunque a concludere il procedimento; e per il risarcimento del danno da ritardo; quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento - del decreto di rilascio prot. n. 11910 del 23 ottobre 2025 notificato il 3 novembre 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di regolarizzazione o subentro nel rapporto locativo e decreti di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo IACP di Messina aveva respinto la richiesta di definizione del procedimento di riscatto o regolarizzazione dell’alloggio già assegnato al padre, nonché i decreti di rilascio dell’immobile, deducendo violazione degli artt. 7, 8, 10-bis e 3 l. 241/1990, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa, erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e violazione del diritto a un’abitazione dignitosa. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza di riscatto presentata dal padre il 30 giugno 2020 e il risarcimento del danno da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore decreto di rilascio, deducendone l’illegittimità derivata. Lo IACP ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la tardività dell’azione avverso il silenzio e il difetto di legittimazione attiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di annullamento del diniego di regolarizzazione e dei decreti di rilascio, ritenendo che la controversia riguardi il preteso diritto soggettivo alla regolarizzazione o al subentro nel rapporto locativo e il diritto dell’amministrazione di procedere al rilascio di un alloggio occupato senza titolo. Tali questioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; gli atti amministrativi di rilascio possono eventualmente essere disapplicati dal giudice ordinario nell’ambito della controversia sul rapporto locatizio e sulle condizioni del rilascio. Il giudice ha precisato che la giurisdizione amministrativa sussiste invece per le controversie relative alla fase amministrativa di assegnazione dell’alloggio, caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblici e dalla posizione di interesse legittimo dell’aspirante assegnatario, situazione non ravvisata nel caso concreto. La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata irricevibile perché proposta il 30 settembre 2025, oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 30 giugno 2020. La stessa azione è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché l’istanza era stata presentata dal padre del ricorrente. Per la medesima ragione è stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria per danno da ritardo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e alle garanzie partecipative sono state dedotte dal ricorrente, ma non esaminate nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta, ma il giudice non ne ha valutato la fondatezza sostanziale, definendo la domanda per difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione è stato dedotto con riguardo agli atti impugnati, senza esame nel merito a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, salva la riproponibilità dell’istanza ove ne ricorrano i presupposti.
art. 117, comma 1, c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio deve rispettare il termine richiamato dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; nel caso concreto la domanda è stata proposta oltre il termine annuale.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti e accertamento dei relativi presupposti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la norma per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In presenza di eccezionali ragioni connesse alla peculiarità delle questioni trattate, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La controversia relativa al diniego di regolarizzazione o di subentro nel rapporto locativo riguardante un alloggio ERP già occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando concerne il preteso diritto soggettivo alla prosecuzione o costituzione del rapporto locatizio, e non la fase amministrativa di prima assegnazione dell’alloggio.
- La controversia contro un provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente e le condizioni legali del rilascio; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti.
- L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, c.p.a.; la proposizione oltre tale termine determina l’irricevibilità, anche se l’inadempimento amministrativo persiste.
- È privo di legittimazione attiva all’azione avverso il silenzio e alla domanda risarcitoria per ritardo il soggetto diverso da colui che aveva presentato l’istanza amministrativa sulla quale l’amministrazione sarebbe rimasta inerte.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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