Parere n. 912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Giovanna Esposito contro il Comune di Afragola per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 43/2011 del 18 aprile 2011 e dell’ordinanza di demolizione integrativa n. 54/2011 del 24 maggio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 43/2011 del 18 aprile 2011 e dell’ordinanza di demolizione integrativa n. 54/2011 del 24 maggio 2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato le ordinanze con cui il Comune di Afragola le ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere, realizzate previo frazionamento della particella originaria, comprendevano un manufatto di cantiere trasformato in bilocale, una diversa distribuzione degli spazi interni del piano rialzato con trasformazione in unità residenziale, un ampliamento dell’unità al primo piano, la trasformazione del sottotetto in studio con terrazzo e strutture sportive e ricreative con pertinenze e recinzione in zona agricola. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che le norme tecniche di attuazione consentissero, nella zona Ee, la realizzazione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative all’aperto. Con il secondo motivo ha dedotto che il seminterrato e il sottotetto avessero conservato catastalmente la destinazione originaria C2, contestando l’assunto comunale secondo cui l’intero fabbricato sarebbe stato accatastato in categoria A3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e, conseguentemente, ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità. Quanto al primo motivo, la possibilità urbanistica di realizzare nella zona opere sportive e ricreative non esclude la necessità di acquisire il relativo titolo edilizio; nel caso concreto, l’ordinanza contestava la realizzazione delle opere in difformità dal permesso di costruire rilasciato, non la mera incompatibilità urbanistica astratta della destinazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che, ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, rileva lo stato effettivo dei luoghi, comprese le modifiche distributive, l’ampliamento dei volumi e la destinazione concretamente impressa agli spazi, mentre è irrilevante la classificazione catastale. Il ricorso è stato pertanto ritenuto da respingere.
Osservazioni
Primo motivo - Attrezzature sportive e ricreative in zona Ee
La previsione nelle norme tecniche di attuazione della possibilità di realizzare aree attrezzate per attività sportive e ricreative all’aperto non rende legittime opere realizzate in difformità dal permesso di costruire. Anche quando una destinazione sia astrattamente ammessa dallo strumento urbanistico, è necessario acquisire il relativo titolo edilizio.
Secondo motivo - Rilevanza dell’accatastamento
La classificazione catastale degli ambienti non è decisiva ai fini della verifica dell’abuso edilizio. L’ordinanza di demolizione può fondarsi sullo stato effettivo dei luoghi e sulle difformità rispetto al titolo edilizio, quali modifiche nella distribuzione degli spazi, ampliamenti volumetrici e mutamenti della destinazione effettiva.
Massime di principio
- La compatibilità urbanistica astratta di una determinata opera con la zona territoriale non sostituisce il titolo edilizio necessario per la sua concreta realizzazione.
- L’ordinanza di demolizione per opere eseguite in difformità dal permesso di costruire deve essere valutata in relazione allo stato effettivo dei luoghi e alle difformità dal titolo assentito, non sulla base della sola destinazione catastale.
- La classificazione catastale ha funzione essenzialmente fiscale e non può prevalere sull’accertamento urbanistico-edilizio della consistenza, della distribuzione e della destinazione effettiva delle opere.
- Nel ricorso straordinario, quando tutti i motivi di impugnazione risultano infondati, il Collegio può definire il ricorso con il rigetto senza esaminare un’eccezione preliminare di irricevibilità.
Impugnazione di ordinanze di demolizione per opere difformi dal permesso di costruire
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Afragola per l’annullamento di due ordinanze di demolizione, relative a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire rilasciato nel 2004. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesse e opere contestate
Il titolo edilizio autorizzava la realizzazione di una casa colonica composta da piano seminterrato destinato a cantina, piano rialzato destinato a deposito, primo piano ad uso abitativo e sottotetto termico a falde. Il Comune ha invece accertato, dopo il frazionamento della particella originaria, la realizzazione di una pluralità di opere difformi, tra cui:
- un casotto in muratura, autorizzato temporaneamente come manufatto di cantiere e trasformato in bilocale;
- una diversa distribuzione degli spazi interni del piano rialzato, trasformato in unità immobiliare residenziale;
- un ampliamento dell’unità immobiliare del primo piano;
- la trasformazione del sottotetto in studio con aggiunta di un terrazzo;
- strutture sportive e ricreative, con pertinenze e recinzione, su terreno agricolo.
Le ordinanze comunali hanno ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che le norme tecniche di attuazione consentissero nella zona Ee la realizzazione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative all’aperto. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione comunale relativa alla destinazione degli ambienti, rilevando che il seminterrato e il sottotetto risultavano catastalmente ancora classificati nella categoria C2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
Valutazioni sulla conformità urbanistico-edilizia
La Sezione ha ritenuto infondato il primo motivo. La circostanza che lo strumento urbanistico consenta astrattamente la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative non rende automaticamente legittime le opere eseguite. Anche in presenza di una destinazione urbanistica compatibile, è necessario acquisire il relativo titolo edilizio e rispettarne il contenuto.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione contestava la realizzazione delle opere in difformità dal permesso di costruire. Pertanto, la mera compatibilità della destinazione con la zona Ee non era sufficiente a superare l’accertamento delle difformità edilizie.
Irrilevanza della classificazione catastale
È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo. Ai fini dell’accertamento dell’abuso edilizio rileva lo stato effettivo dei luoghi, e non la destinazione risultante dagli atti catastali.
L’ordinanza di demolizione si fondava sulle modifiche concretamente realizzate rispetto al progetto assentito, comprendenti la diversa distribuzione degli spazi, l’ampliamento dei volumi e la modifica della destinazione effettiva degli ambienti. La classificazione catastale C2 del seminterrato e del sottotetto non era quindi idonea a escludere la difformità edilizia.
Esito del ricorso
Poiché entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati, la Sezione ha considerato superfluo esaminare l’eccezione di irricevibilità formulata dall’Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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