Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di due proprietari confinanti volta a ottenere la condanna dei vicini ad arretrare un garage realizzato sul loro fondo, sino al rispetto delle distanze legali dal confine tra le rispettive proprietà. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile una disciplina urbanistica locale che imponeva sia una distanza minima di 5 metri dal confine sia un distacco di 10 metri tra fabbricati, escludendo la prevenzione e la costruzione in aderenza. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione della disciplina urbanistica e del T.U. edilizia, sostenendo che il piano di lottizzazione potesse derogare alle distanze previste dal piano regolatore generale e che la disciplina generale non potesse incidere sulle distanze; 2) errata esclusione della facoltà di edificare sul confine, richiamando norme del codice civile e regolamenti edilizi comunali che consentirebbero l'aderenza a pareti non finestrate; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione delle prove documentali, assumendo che i documenti di causa dimostrassero la legittimità della costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva accertato l'esistenza, nello strumento urbanistico, di due prescrizioni distinte e concorrenti: una distanza di 10 metri tra fabbricati e una distanza minima di 5 metri dal confine. Anche a voler ipotizzare la derogabilità della distanza tra fabbricati o la possibilità di costruire in aderenza, ciò non eliminava l'obbligo di rispettare la diversa prescrizione relativa al confine, che era quella fatta valere in giudizio. Inoltre, la doglianza sull'aderenza alle pareti non finestrate era priva di specificità, perché non risultava accertato che le pareti fossero effettivamente prive di aperture, né il ricorso indicava dove e come tale prova fosse stata acquisita. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme; in ogni caso la censura investiva documenti e una diversa lettura delle prove, attività riservate al merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata / decisione richiesta dal ricorrente
la proposta non ha funzione decisoria e non preclude la partecipazione del consigliere al collegio che decide il ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
decisione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1
la decisione camerale non costituisce fase autonoma rispetto al giudizio di cassazione
art. 9 D.M. n. 1444 del 1968
richiamato dai ricorrenti in tema di distanze edilizie; la Corte rileva che la censura non supera l'accertamento della distanza minima dal confine compiuto dal giudice di merito
artt. 4, 7 e 33 L. n. 1150 del 1942
richiamati come norme urbanistiche generali, ma la censura non scalfisce la base decisoria della sentenza impugnata
artt. 2 e 4 D.P.R. n. 380 del 2001
norme richiamate dai ricorrenti in materia edilizia, senza incidere sulla ratio della decisione
art. 17 L. n. 765 del 1967
richiamato quale disciplina urbanistica generale, ma non determinante rispetto alla distanza dal confine accertata in fatto
artt. 873, 875, 877 c.c.
richiamati per sostenere la costruzione sul confine o in aderenza, ma la Corte afferma che l'eventuale derogabilità della distanza tra fabbricati non elimina la distinta distanza dal confine
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione
art. 11 preleggi
richiamato in via di interpretazione delle norme urbanistiche, senza esito favorevole ai ricorrenti
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non è sindacabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte esclude la sussistenza delle denunciate violazioni di legge perché i motivi non colgono la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non riguarda documenti o questioni ma fatti storici decisivi
art. 96 c.p.c.
la decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna della parte soccombente a una somma equitativamente determinata e a favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di distanze edilizie, l'eventuale derogabilità della distanza tra fabbricati o la possibilità di costruire in aderenza non elide, di per sé, l'obbligo di rispettare una distinta prescrizione urbanistica che imponga una distanza minima dal confine, quando entrambe le regole siano previste dallo strumento urbanistico applicabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una disciplina astratta senza misurarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti in cui si contesti l'utilizzo di prove non introdotte in causa o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è invece consentito censurare la mera preferenza accordata dal giudice a una ricostruzione probatoria rispetto a un'altra.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle risultanze istruttorie, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- In presenza di cd. doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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