Cassazione Penale, Sentenza n. 17335/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per rapina impropria aggravata e lesioni (oltre minaccia aggravata per Dal Molin). Dal Molin deduceva omessa/insufficiente motivazione su diverse questioni di fatto (chi avrebbe bloccato Elia, mancanza di riscontro sul rinvenimento delle scarpe sottratte, discrepanze sul numero delle paia rinvenute), censurava la configurabilità dell'art. 628 c.p. e della relativa aggravante (comma 3 n.1), chiedeva l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. e sosteneva che i fatti dovessero essere qualificati come tentato furto aggravato. Elia lamentava genericamente omissioni su ipotetiche cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), vizio di motivazione sulla pena (eccessiva) e errata qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: quello di Elia per genericità e mancata indicazione degli elementi probatori posti a base delle censure (violazione degli obblighi di specificazione ex art. 581 c.p.p.); quello di Dal Molin perché le doglianze contestavano il merito e la valutazione di prova operata dai giudici di merito, senza dedurre vizi di motivazione manifesti, logici o giuridici tali da giustificare la cassazione. La Corte ha confermato la correttezza della qualificazione come rapina impropria consumata con aggravante ai sensi dell'art. 628 comma 3 n.1 c.p. sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, del referto medico e del rinvenimento delle scarpe; ha ritenuto legittimo il diniego di misure sostitutive in ragione della pena superiore a quattro anni e dei precedenti del ricorrente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile INPS.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La norma sulla rapina (e le aggravanti del comma 3) è stata ritenuta applicabile: la Corte territoriale ha valutato sussistente la rapina impropria consumata, con l'aggravante di cui al comma 3 n.1 sulla base della presenza simultanea di almeno due persone e della violenza/minacce svolte per consentire la sottrazione
art. 545-bis cod. proc. pen.
La norma sulle sanzioni sostitutive è stata applicata per escludere la sostituzione della pena, poiché la pena inflitta è superiore a quattro anni e la Corte ha valutato negativamente la prognosi rieducativa in ragione dei precedenti
art. 606 cod. proc. pen.
Circoscrive i parametri di censura in cassazione: i ricorsi devono dedurre vizi di legge o vizi della motivazione manifesti; la Corte ha ritenuto i ricorsi non conformi a tali parametri
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso indichi gli elementi su cui si fondano le censure; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Elia per genericità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tali conseguenze
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: non è sufficiente un'enunciazione generica di vizi o la richiesta di riconsiderare il merito; occorre indicare i punti determinati della motivazione che si ritengono viziosi e gli elementi fattuali o giuridici posti alla base della censura.
- Le contestazioni alla valutazione della prova operata dai giudici di merito sono inammissibili se si limitano a proporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio senza dimostrare vizi logici, contraddittorietà manifeste, o l'omissione di atti probatori essenziali.
- Per l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 c.p. è necessario dimostrare la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e momento della violenza o minaccia; dichiarazioni coerenti di testimoni e riscontri (referti medici, rinvenimento della refurtiva) possono legittimare tale valutazione.
- La richiesta di misure sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. può essere esclusa automaticamente se la pena è superiore a quattro anni; anche quando la pena lo consenta, precedenti personali e valutazione prognostica negativa possono giustificare il diniego.
- Discrepanze minori tra deposizioni o questioni sui dettagli (es. numero di oggetti rinvenuti) non bastano a invalidare una decisione se il quadro probatorio complessivo è coerente e supportato da riscontri oggettivi.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto occorre specificare quale sia la qualificazione alternativa ritenuta corretta e fornire argomentazioni giuridiche concrete su perché la qualificazione adottata sia errata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →