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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07126/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato le domande della società e dei fideiussori e aveva mantenuto ferma la condanna al pagamento in favore della cessionaria del credito. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da due contratti di finanziamento concessi per complessivi euro 300.000 circa, destinati a coprire scoperture pregresse della società correntista. La società, quale debitrice principale, e due persone fisiche, quali garanti, hanno agito contro la banca deducendo: applicazione di condizioni illegittime sul conto corrente; nullità dei mutui perché destinati a ripianare addebiti ritenuti inesistenti; invalidità delle garanzie fideiussorie, anche per asserita sottoscrizione fuori dei locali della banca e, per una garante, per apocrifia della firma; illegittima segnalazione della società alla Centrale Rischi con conseguente danno risarcibile. La banca ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei saldi dovuti del conto corrente, del conto anticipi e dei ratei ancora dovuti sui mutui. Il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto espungendo anatocismo e commissioni, ha ritenuto dovuti i ratei dei mutui e ha qualificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 1362 e ss., 1955-1957 c.c. per l'asserita estinzione della garanzia; 3) errata quantificazione della condanna, sostenendo che il credito da saldo conto avrebbe azzerato ogni debito residuo; 4) nullità dei mutui perché solutori e privi di causa; 5) risarcimento per illegittima segnalazione in Centrale Rischi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo, terzo e quinto motivo inammissibili perché risolventesi in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, o per difetto di specificità, e ha respinto il quarto motivo, affermando che il mutuo è valido anche se le somme sono immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse, poiché la disponibilità giuridica della somma si realizza con l'accredito sul conto e la successiva destinazione è atto distinto e irrilevante sulla causa del contratto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del motivo e perché la sentenza d'appello conteneva un percorso motivazionale sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul presunto vizio motivazionale e sul preteso omesso esame di alcuni punti della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione richiede specificità e puntuale esposizione delle ragioni di censura; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione di tale requisito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale di deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata, non con la mera proposta di una lettura alternativa.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La censura sulla qualificazione del testo fideiussorio è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del contenuto negoziale.

  • artt. 1955-1957 c.c.

    Le doglianze sull'estinzione della fideiussione sono state ritenute inammissibili perché miravano a contestare la ricostruzione del fatto; la Corte d'appello aveva qualificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia con deroga pattizia a tali norme.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non è deducibile per contestare la sola ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nel minimo costituzionale del controllo di legittimità.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità dei mutui è stata esclusa perché la destinazione solutoria delle somme non incide sulla causa del contratto e non integra violazione di norme imperative.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; le censure sono state respinte perché non sorrette da adeguata specificità e perché rivolte alla rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1813 c.c.

    La Corte ha escluso che il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi si trasformi in mutuo di scopo o perda la propria causa tipica.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è stata respinta; la censura in cassazione è stata considerata come contestazione del fatto e non come errore di sussunzione.

  • art. 1715 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sul danno da segnalazione, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva autonoma.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sul danno da segnalazione, senza autonoma incidenza nella decisione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della banca, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha valorizzato la mancanza del presupposto dell'illegittimità della segnalazione.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nella censura sulla fideiussione; la Corte ha escluso che le doglianze evidenziassero un errore di diritto, trattandosi di contestazione del fatto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è ammissibile cumulare censure eterogenee in un unico motivo né rinviare in modo generico agli atti di merito.
  • Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.
  • La motivazione per relationem non è di per sé apparente se il giudice d'appello dà conto delle ragioni del gravame, della decisione di primo grado e del proprio iter argomentativo critico.
  • L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotta, non con la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
  • La destinazione delle somme mutuate al pagamento di debiti pregressi non incide sulla validità del mutuo: il contratto si perfeziona con la messa della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario, mentre l'impiego successivo delle somme è atto distinto e giuridicamente autonomo.
  • Il c.d. mutuo solutorio non è un tipo negoziale autonomo né un mutuo di scopo; la sua eventuale utilizzazione per estinguere esposizioni pregresse può rilevare, in casi particolari, sul piano dell'inefficacia o della responsabilità, non della nullità del contratto.
  • La segnalazione alla Centrale Rischi può dar luogo a responsabilità risarcitoria solo se sia provata l'illegittimità della segnalazione e il danno-conseguenza; in mancanza di specificazione dell'affare perduto e del nesso causale, la domanda è infondata o comunque non adeguatamente provata.
  • Le censure sulla qualificazione delle garanzie personali e sulla loro eventuale estinzione richiedono una puntuale contestazione della ratio decidendi di merito e non possono risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteLicenziamentoRicorso per cassazioneRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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