Cassazione Civile, Ordinanza n. 07126/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato le domande della società e dei fideiussori e aveva mantenuto ferma la condanna al pagamento in favore della cessionaria del credito. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da due contratti di finanziamento concessi per complessivi euro 300.000 circa, destinati a coprire scoperture pregresse della società correntista. La società, quale debitrice principale, e due persone fisiche, quali garanti, hanno agito contro la banca deducendo: applicazione di condizioni illegittime sul conto corrente; nullità dei mutui perché destinati a ripianare addebiti ritenuti inesistenti; invalidità delle garanzie fideiussorie, anche per asserita sottoscrizione fuori dei locali della banca e, per una garante, per apocrifia della firma; illegittima segnalazione della società alla Centrale Rischi con conseguente danno risarcibile. La banca ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei saldi dovuti del conto corrente, del conto anticipi e dei ratei ancora dovuti sui mutui. Il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto espungendo anatocismo e commissioni, ha ritenuto dovuti i ratei dei mutui e ha qualificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 1362 e ss., 1955-1957 c.c. per l'asserita estinzione della garanzia; 3) errata quantificazione della condanna, sostenendo che il credito da saldo conto avrebbe azzerato ogni debito residuo; 4) nullità dei mutui perché solutori e privi di causa; 5) risarcimento per illegittima segnalazione in Centrale Rischi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo, terzo e quinto motivo inammissibili perché risolventesi in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, o per difetto di specificità, e ha respinto il quarto motivo, affermando che il mutuo è valido anche se le somme sono immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse, poiché la disponibilità giuridica della somma si realizza con l'accredito sul conto e la successiva destinazione è atto distinto e irrilevante sulla causa del contratto.
Norme richiamate
La doglianza di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del motivo e perché la sentenza d'appello conteneva un percorso motivazionale sufficiente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato nella censura sul presunto vizio motivazionale e sul preteso omesso esame di alcuni punti della decisione.
Invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.
Il ricorso per cassazione richiede specificità e puntuale esposizione delle ragioni di censura; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione di tale requisito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale di deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata, non con la mera proposta di una lettura alternativa.
La censura sulla qualificazione del testo fideiussorio è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del contenuto negoziale.
Le doglianze sull'estinzione della fideiussione sono state ritenute inammissibili perché miravano a contestare la ricostruzione del fatto; la Corte d'appello aveva qualificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia con deroga pattizia a tali norme.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non è deducibile per contestare la sola ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nel minimo costituzionale del controllo di legittimità.
La nullità dei mutui è stata esclusa perché la destinazione solutoria delle somme non incide sulla causa del contratto e non integra violazione di norme imperative.
Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; le censure sono state respinte perché non sorrette da adeguata specificità e perché rivolte alla rivalutazione del materiale istruttorio.
La Corte ha escluso che il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi si trasformi in mutuo di scopo o perda la propria causa tipica.
La domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è stata respinta; la censura in cassazione è stata considerata come contestazione del fatto e non come errore di sussunzione.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sul danno da segnalazione, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva autonoma.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sul danno da segnalazione, senza autonoma incidenza nella decisione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della banca, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha valorizzato la mancanza del presupposto dell'illegittimità della segnalazione.
Richiamato nella censura sulla fideiussione; la Corte ha escluso che le doglianze evidenziassero un errore di diritto, trattandosi di contestazione del fatto.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è ammissibile cumulare censure eterogenee in un unico motivo né rinviare in modo generico agli atti di merito.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.
- La motivazione per relationem non è di per sé apparente se il giudice d'appello dà conto delle ragioni del gravame, della decisione di primo grado e del proprio iter argomentativo critico.
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotta, non con la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
- La destinazione delle somme mutuate al pagamento di debiti pregressi non incide sulla validità del mutuo: il contratto si perfeziona con la messa della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario, mentre l'impiego successivo delle somme è atto distinto e giuridicamente autonomo.
- Il c.d. mutuo solutorio non è un tipo negoziale autonomo né un mutuo di scopo; la sua eventuale utilizzazione per estinguere esposizioni pregresse può rilevare, in casi particolari, sul piano dell'inefficacia o della responsabilità, non della nullità del contratto.
- La segnalazione alla Centrale Rischi può dar luogo a responsabilità risarcitoria solo se sia provata l'illegittimità della segnalazione e il danno-conseguenza; in mancanza di specificazione dell'affare perduto e del nesso causale, la domanda è infondata o comunque non adeguatamente provata.
- Le censure sulla qualificazione delle garanzie personali e sulla loro eventuale estinzione richiedono una puntuale contestazione della ratio decidendi di merito e non possono risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio.
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