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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla tassazione, ai fini dell'imposta di registro/ipo-catastale, di un atto unico contenente due cessioni di quote sociali. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che le due cessioni, pur inserite nel medesimo atto, fossero espressione di autonoma capacità contributiva e non fossero tra loro necessariamente collegate, con conseguente applicazione dell'imposta per ciascuna disposizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e dell'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, nonché dell'art. 4, lett. c), prima parte, della tariffa allegata al medesimo d.P.R., sostenendo che le due cessioni avrebbero dovuto essere considerate quale modificazione unitaria del contratto sociale, con unicità dell'effetto giuridico perseguito, e che quindi non dovesse operare una tassazione autonoma di ciascuna cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che, ai fini dell'art. 21 d.P.R. n. 131/1986, la tassazione unica presuppone che le disposizioni contenute nell'atto derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, in presenza di un vincolo oggettivo e necessario, non dipendente dalla volontà delle parti. Nel caso concreto, le due cessioni di quote sociali mantenevano autonomia causale, pur essendo inserite in un'operazione complessiva di trasferimento dell'intero capitale o di una sua parte a un terzo cessionario; pertanto era corretta la tassazione separata di ciascuna disposizione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come norma sulla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.

  • art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"; "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto"

    La Corte distingue tra negozio complesso, soggetto a tassazione unica, e negozi collegati, soggetti a tassazione separata; la connessione deve essere oggettiva, necessaria e intrinseca, non rimessa alla mera volontà delle parti.

  • art. 4, lett. c), tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la modificazione statutaria contenuta nel verbale non dovesse essere assoggettata a plurima imposizione; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando un atto contiene più disposizioni, la tassazione unica è possibile solo se le disposizioni derivano necessariamente, per intrinseca natura, le une dalle altre, con un vincolo oggettivo e non meramente volontario.
  • La distinzione tra negozio complesso e collegamento negoziale dipende dalla causa: il negozio complesso è caratterizzato da causa unica, mentre nel collegamento negoziale restano distinti ed autonomi atti o disposizioni, ciascuno con autonoma rilevanza causale e patrimoniale.
  • Per stabilire il regime impositivo non rileva il nomen iuris attribuito dalle parti, ma la sostanza giuridica e gli effetti dell'atto secondo la sua intrinseca natura.
  • Le cessioni di quote sociali inserite nel medesimo atto possono essere tassate separatamente se ciascuna conserva autonomia causale, anche quando l'operazione complessiva realizzi il trasferimento dell'intero capitale sociale o di una sua parte a un medesimo cessionario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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