Sentenza n. 4698/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto per studio -OMISSIS- dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio rilasciato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, chiedendone l'annullamento. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato il visto richiesto. Il ricorrente ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto richiesto nelle more del giudizio ha eliminato l'utilità della decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati la durata estremamente ridotta del processo, il deposito del ricorso il 15 febbraio 2026, l'elevato numero di istanze gravanti sull'amministrazione resistente e la necessità di un accurato esame istruttorio di ciascuna istanza. È stata fatta salva la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata trattata e definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il rilascio del visto richiesto nelle more del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto, l'amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi quando il processo abbia avuto durata estremamente ridotta e l'amministrazione sia gravata da un elevato numero di istanze che richiedano un esame istruttorio accurato, salva la restituzione del contributo unificato ove versato.
Come è indicizzato
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