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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27887/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Bislimi per plurimi reati di detenzione illecita di cocaina (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990) e per il reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990. Due motivi principali: (1) doglianza di violazione di legge e vizi di motivazione circa la decorrenza dei termini della custodia cautelare (si sostiene che atti investigativi anteriori e annotazioni dei Carabinieri dimostravano già il coinvolgimento di Bislimi e dunque la decorrenza avrebbe dovuto essere retrodatata rispetto all'informativa finale del 26/02/2021); (2) doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato il lungo arco temporale dai fatti (2019), la precedente concessione dell'affidamento in prova il 4/03/2022 e la documentata attività lavorativa e il rispetto delle misure cautelari precedenti, elementi che avrebbero dovuto far ritenere assenti esigenze cautelari attuali.

La decisione

Il rigetto parziale del ricorso: il primo motivo (sulla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare) è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha correttamente valutato che i gravi indizi per i reati attuali non erano desumibili dalle fonti disponibili anteriormente e che l'onere di provare la deducibilità grava sul ricorrente. Il secondo motivo è stato accolto: l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, perché la motivazione non ha indicato elementi concreti idonei a provare la perdurante pericolosità dell'indagato nonostante il significativo arco temporale intercorso e i fatti favorevoli prodotti dall'imputato (affidamento in prova, osservanza degli obblighi, attività lavorativa). Si è disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sulla sola questione delle esigenze cautelari (art. 309, comma 7 c.p.p.), con adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 73

    Norma sostanziale che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; indicata quale titolo di imputazione principale a carico del ricorrente

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 74

    Norma sostanziale relativa ad altri delitti connessi alle sostanze stupefacenti, citata tra i capi di imputazione

  • codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Riferimento alla disciplina sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra ordinanze collegate; la Corte ha ritenuto che la deducibilità degli indizi dalle fonti anteriori non sussisteva nel caso concreto

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ricorda che tale presunzione va interpretata alla luce della riforma e della giurisprudenza, e che il tempo trascorso e l'assenza di ulteriori condotte possono costituire elemento per escludere esigenze cautelari

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma procedurale che disciplina il rinvio per nuovo giudizio alla corte competente dopo annullamento dell'ordinanza; applicata per rinviare al Tribunale di Roma la rivalutazione delle esigenze cautelari

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione, imposto dalla sentenza

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione di pericolosità e alla necessità di considerare il tempo trascorso dai fatti nella valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare richiede che gli elementi indiziari siano effettivamente deducibili dagli atti del primo procedimento: non basta la mera conoscenza storica dei fatti, chi allega la retrodatazione deve provare la deducibilità.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati non è assoluta: un lungo arco temporale senza comportamenti successivi pericolosi, la partecipazione a misure alternative e la prova di reinserimento sociale possono costituire elementi validi per escludere la necessità della custodia in carcere.
  • Quando si conferma una misura cautelare per fatti remoti, il giudice deve motivare specificamente la persistenza della pericolosità attuale indicando elementi concreti; argomentazioni ipotetiche o meramente speculativa non sono sufficienti.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso che incida solo sulle esigenze cautelari, la Corte annulla limitatamente a tale profilo e rinvia al giudice di merito per nuova valutazione, senza decidere definitivamente sulla responsabilità sostanziale.
  • L'onere probatorio sul punto della deducibilità e della decorrenza dei termini grava sul ricorrente; viceversa, il pubblico ministero e il giudice devono documentare con elementi specifici la persistenza della pericolosità quando invocano la custodia cautelare.

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