Sentenza n. 9951/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento emesso dal Consolato Generale d’Italia a Zurigo prot. n. -OMISSIS- del 09.03.2026 e notificato il 13.03.2026, recante dichiarazione di inammissibilità della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore e connesso riconoscimento della cittadinanza italiana; della comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 30.01.2026, emessa dal Consolato Generale d'Italia in Zurigo; di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non ancora conosciuto o reso noto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dello status richiesto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla trascrizione dell’atto di nascita del minore e all’adozione degli atti conseguenti nei sensi di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Zurigo che ha dichiarato inammissibile la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore e di riconoscimento della cittadinanza italiana, nonché il connesso preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento consolare del 9 marzo 2026 e il precedente preavviso di rigetto del 30 gennaio 2026, relativi alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore e al connesso riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dello status e la condanna dell'amministrazione a procedere alla trascrizione dell'atto di nascita e agli adempimenti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, nella fattispecie il riconoscimento della cittadinanza non costituisce una concessione discrezionale, ma riguarda un diritto soggettivo; gli organi amministrativi competenti svolgono una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, dovendo verificare la sussistenza dei presupposti legali. La controversia, non rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice competente, precisando che il giudizio può essere trasposto secondo l'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, lett. d), legge n. 91/1992
trascrizione dell’atto di nascita del minore e connesso riconoscimento della cittadinanza italiana
La disposizione è richiamata quale base della richiesta amministrativa di trascrizione dell'atto di nascita e di riconoscimento della cittadinanza italiana.
art. 11 c.p.a.
il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dettate dall’art. 11 c.p.a.
A seguito della declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere proseguito davanti al giudice ordinario competente nel rispetto delle regole sulla translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
La norma è richiamata quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale a giustificazione della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La controversia sul riconoscimento della cittadinanza italiana, quando l'accertamento riguarda la sussistenza di un diritto soggettivo previsto dalla legge, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- In materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, l'attività degli organi amministrativi competenti ha natura dichiarativa e non costitutiva: l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei presupposti legali, senza esercitare un potere discrezionale di concessione.
- Il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione quando la domanda, anche se formalmente proposta contro un diniego amministrativo, mira sostanzialmente all'accertamento di un diritto soggettivo non riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
- La declinatoria di giurisdizione consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario competente mediante translatio iudicii secondo le regole dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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