Cassazione Penale, Ordinanza n. 02624/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due mesi di arresto per la violazione del divieto di rientro disposto con foglio di via obbligatorio. Con l'unico motivo deduceva carenze motivazionali della decisione impugnata, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente dimostrato l'inottemperanza al provvedimento del Questore e che il quadro probatorio dovesse essere rivalutato nel merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione d'appello fosse logica e coerente con le emergenze probatorie, che gli accertamenti di polizia svolti nell'immediatezza dei fatti confermassero la presenza dell'imputato nel territorio vietato e che i precedenti di polizia valorizzati dalla Corte territoriale fossero pertinenti alla valutazione di pericolosità sociale posta a base del foglio di via.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente costruita come vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, poiché la sentenza di appello aveva già vagliato la vicenda nel rispetto della logica e delle risultanze probatorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è stata applicata per sanzionare la violazione del foglio di via obbligatorio; la condotta consiste nell'inottemperanza al provvedimento del Questore che vieta la permanenza o il ritorno in un determinato comune.
art. 159 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il decreto legislativo è richiamato come fonte della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio violata dall'imputato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la sentenza impugnata abbia già valutato il compendio probatorio in modo logico e coerente.
- La violazione del foglio di via obbligatorio è integrata quando l'interessato venga trovato nel territorio al quale è stato inibito l'accesso, risultando sufficiente un accertamento immediato e univoco della sua presenza nel luogo vietato.
- La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento del foglio di via può essere sorretta dai precedenti di polizia richiamati nel provvedimento, se tali elementi sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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