Sentenza n. 399/2026 - Pescara, Sezione 1
per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro n. 61/2025 pubblicata il 23/04/25 nel procedimento allibrato al n. R.G. n. 115/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto, che gli aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, senza necessità di previa diffida, ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo manifesta la fondatezza della domanda e richiamando il proprio consolidato orientamento su controversie analoghe. Ha accertato la mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario e ha ordinato all’Amministrazione di eseguirla entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le somme riconosciute dal giudice ordinario per il bonus della carta docente dovranno essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito nel titolo da eseguire. Il Collegio ha escluso che il Ministero possa giustificare l’inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all’organo competente. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la produzione di interessi già prevista dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 300 euro oltre contributo unificato, se versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Il beneficio riconosciuto dal giudice ordinario deve essere eseguito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114 c.p.a.
l’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida
La previa diffida dell’amministrazione non costituisce condizione per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva né l’apposizione della formula esecutiva.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all’importo contenuto da corrispondere e agli interessi già previsti dal titolo, non ne ricorrano i presupposti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni opera anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti necessari al rito amministrativo; la mancata esecuzione dopo tale termine integra inerzia dell’amministrazione.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione
L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza richiamando la competenza di un altro organo centrale dello stesso Ministero; deve provvedere direttamente o trasmettere tempestivamente gli atti all’organo competente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto senza previa diffida dell’amministrazione quando il titolo giudiziale non sia stato eseguito.
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme è applicabile anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti propri del processo amministrativo.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
- L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di ottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso apparato: deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all’organo competente secondo l’art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina di un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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